La procedura utilizzata da Equitalia e le strade percorribili dal contribuente

Dott.ssa Floriana Baldino – Il pignoramento presso terzi è lo strumento di riscossione coattiva, dei crediti erariali, più utilizzato da Equitalia.

La disciplina che riguarda tale procedura è rinvenibile nell’art. 72-bis del DPR n. 602/73 che si riporta alle disposizioni contenute negli artt. 543 e ss. del c.p.c. ma con importanti differenze.

La procedura

L’iter del pignoramento presso terzi è il seguente.

Equitalia notifica, sia al terzo pignorato che al debitore, l’ingiunzione di pagamento (nello specifico l’atto di pignoramento), con l’indicazione del credito per il quale si procede, nonché l’invito al terzo pignorato di non disporre delle somme in suo possesso.

Nell’atto di pignoramento è inserito l’ordine al terzo pignorato, banca o cliente del contribuente, di pagare direttamente ad Equitalia gli importi dovuti da loro al contribuente insolvente.

Detto questo, nel momento in cui il contribuente riceve l’atto di pignoramento, ha due strade percorribili.

Le due strade per difendersi

La prima è procedere con una istanza in autotutela.

La seconda strada è invece quella di opporre l’atto dinanzi alle autorità competenti per materia, che, a seconda del debito contestato o dell’atto contestato, possono anche appartenere ad una diversa giurisdizione (amministrativa od ordinaria).

Le due strade non sono alternative, anzi sarebbe opportuno non far trascorrere inutilmente i termini per poter fare opposizione, dato che il decorso dei termini lederebbe inevitabilmente il diritto di difesa del contribuente.

I termini per fare opposizione al pignoramento sono veramente brevi, ovvero solo 20 gg., dalla notifica dell’atto, decorsi i quali il contribuente non avrebbe più alcuno strumento di difesa.

La competenza

Come dicevamo prima, la competenza  è diversa a seconda di cosa si intende contestare.

La competenza è la seguente:

1) il tribunale ordinario, sezione “Esecuzioni Immobiliari”, nel caso di contestazioni sulle irregolarità dell’atto di pignoramento;

2) il tribunale ordinario, sezione Lavoro, nel caso di contestazione del debito e purchè i debiti riguardino i contributi non versati;

3) il giudice di pace per le sanzioni amministrative;

4) la commissione tributaria per i tributi.

I giudici, nel caso relativo all’ordine di pagamento ex art. 72- DPR 602/73, hanno affermato che (Cass. 20294/2011): “Fermo restando le limitazioni previste, la giurisdizione è da attribuire al giudice ordinario, salvo che la parte non intenda contestare il merito della pretesa, con conseguente sussistenza della giurisdizione delle Commissioni Tributarie”.

Cosa che si consiglia di fare è quella di contestare non solo l’atto di pignoramento e le sue irregolarità, ma è opportuno verificare sempre se le somme sono effettivamente dovute.

I vizi contestabili

Entrando nel merito dei possibili vizi contestabili in un atto di pignoramento, si fa notare che Equitalia commette spesso degli errori grossolani.

Di recente, il Tribunale Ordinario di Pescara si è espresso in merito ad un pignoramento presso terzi fatto da Equitalia ad un contribuente su un conto corrente cointestato.

Si legge nella sentenza : “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (articolo 1854 codice civile) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (Art 1298, secondo comma, cod civ), ma tale presunzione da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cassazione sentenza numero 28839 2008 sentenza numero 4496/2010 e 809 2013). Nessuna prova è stata allegata dall’opposta al riguardo, sìcche il ricorso deve ritenersi assistito da fumus sufficiente a giustificare la concessione del invocata misura inibitoria, così come precisato nella parte dispositiva della presente ordinanza, tenendosi conto che alcuna relazione può essere stabilita tra somma depositata sul conto ed i singoli diritti successori degli intestatari.”

In sostanza quando Equitalia pignora un conto corrente cointestato, ed il pignoramento viene tempestivamente opposto dal contribuente, per mezzo di un avvocato, dinanzi al Tribunale Ordinario, sarà Equitalia a dover dimostrare che, seppur il conto corrente è cointestato, i soldi sul conto sono solo del contribuente debitore dello Stato e non anche del cointestatario.

Può accadere anche che Equitalia pignori direttamente la pensione del contribuente citando a giudizio il debitore e l’INPS, o altri enti a seconda di chi eroga la pensione, dinanzi al Tribunale Ordinario.

In queste circostanze invece può accadere che Equitalia, pur avendo citato a giudizio il contribuente in una data specifica,  indicata nell’atto di pignoramento, nei fatti invece, in seguito alla notifica dell’atto, non proceda con l’iscrizione a ruolo della causa.

In questo caso diviene difficile, o meglio impossibile, difendersi dinanzi al Tribunale Ordinario, dato che l’avvocato che vorrà costituirsi per la parte opponente, per il contribuente appunto, non troverà alcuna causa iscritta a ruolo e comunque l’INPS continuerà a trattenere le somme, senza che il contribuente riesca a contestare l’atto ed i vizi inerenti al pignoramento.

In tal caso è utile, per difendere i propri diritti, l’autotutela.

La strada percorribile è dunque quella di notificare ad Equitalia un’autotutela eccependo la nullità dell’atto per mancata iscrizione a ruolo della causa.
Fonte: Equitalia: come difendersi dal pignoramento presso terzi
(www.StudioCataldi.it)

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