di Valeria Zeppilli – La sospensione delle procedure esecutive per le vittime di usura disposta dall’articolo 20 della legge numero 44/1999 non riguarda solo le esecuzioni intraprese dal soggetto che ha causato gli eventi lesivi, ma si estende a tutte le procedure subite dal beneficiario.

Lo ha chiarito il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dell’8 maggio 2017 (qui sotto allegata), che ha confermato la sospensione già disposta con provvedimento reso inaudita altera parte (qui sotto allegato).

Usura: il testo della norma

L’articolo 20 infatti, osserva il giudice, non contiene alcuna espressa previsione dalla quale possa farsi discendere una limitazione dei suoi effetti, con la conseguenza, quindi, che questi ultimi sono da ritenersi generalizzati ed estesi a tutte le procedure.

Tale affermazione, peraltro, è avvalorata dall’esame dei singoli commi dell’articolo 20 fatta dal Tribunale, dal quale non può che desumersi l’efficacia diffusa delle sue previsioni.

La ratio della norma

Peraltro, la ratio della norma non è quella di sanzionare il soggetto cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi contemplati dalla legge del ’99.

La previsione in analisi, piuttosto, è ispirata ad esigenze di tutela verso soggetti vittima di determinati reati, per i quali prevede quindi degli interventi di sostegno, come la sospensione delle procedure di esecuzione. Ed è proprio tale motivazione che renderebbe ingiusto limitare tale beneficio solo ad alcune procedure, lasciandone aperte delle altre.

Fonte: Usura: la sospensione delle procedure esecutive è generalizzata
(www.StudioCataldi.it)

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