Quando la cartella di pagamento può essere impugnata e non deve essere pagata dal contribuente: tutte le contestazioni che è possibile sollevare.

Da quando si riceve una cartella esattoriale ci sono 60 giorni di tempo per impugnarla. Se però la cartella attiene a contravvenzioni stradali o altre sanzioni amministrative i giorni scendono a 30. Se infine la cartella chiede il versamento di contributi all’Inps o all’Inail i termini per il ricorso passano a 40. Il punto però è che, una volta giunta la cartella di pagamento, gran parte dei motivi di opposizione sono ormai svaniti. Questo perché il contribuente ha già ricevuto, a monte, un atto di accertamento con cui è stato messo in mora. Dal ricevimento di tale avviso egli aveva 60 giorni per opporsi; se non lo ha fatto non può dopo recuperare tale possibilità contestando la cartella (non avrebbe altrimenti senso imporre un termine perentorio per impugnare l’accertamento). Dunque la cartella esattoriale può essere contesta solo per “vizi propri” ossia successivi alla notifica dell’atto di accertamento.

Nell’ambito di tali vizi ci sono poi quelli di sostanza (o di merito) come, ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito, la sospensione del titolo a seguito di ricorso al giudice, il difetto di motivazione; e ci sono i vizi di forma come, ad esempio, la mancata indicazione del responsabile del procedimento o l’omessa notifica dell’atto prodromico. In questo articolo ci concentreremo proprio su tutte le possibili contestazione che, spesso, sono l’ultima spiaggia per il contribuente che non vuole pagare. Vediamo dunque quali sono i vizi di forma e di sostanza della cartella esattoriale e, in definitiva, quando la cartella è nulla e non va pagata.

Indice 1 Vizi di forma e vizi di sostanza delle cartelle esattoriali: quali differenze?

2 Vizi di sostanza della cartella esattoriale

2.1 Difetto di motivazione della cartella

2.2 Estinzione del pagamento

2.3 Sospensione del titolo

2.4 Prescrizione del debito

2.5 Notifica a soggetto non legittimato

2.6 Errori di calcolo

3 Vizi di forma della cartella esattoriale

3.1 Estremi del tributo

3.2 Notifica della cartella

3.3 Informazioni essenziali della cartella

3.4 Mancata indicazione degli interessi

3.5 Mancata notifica dell’atto prodromico

Vizi di forma e vizi di sostanza delle cartelle esattoriali: quali differenze?

Se non sei un avvocato, un commercialista, un ragioniere o comunque un esperto in materia fiscale probabilmente ti starai chiedendo qual è la differenza tra vizi di forma e vizi di sostanza quando si ha a che fare con le cartelle esattoriali. Nulla di più semplice. I vizi di sostanza – o meglio chiamati vizi di merito – attengono all’esistenza del credito e all’entità dello stesso; ad esempio, se si è verificata la prescrizione del diritto di riscossione si ha un vizio di sostanza, poiché attiene all’esistenza stessa del debito. Invece se la cartella dovesse non riportare alcuni dei dati essenziali, come l’indicazione del termine per impugnare o del giudice competente per il ricorso, saremmo di fronte a un vizio di forma, che non intacca l’esistenza del debito, ma comunque rende illegittima la cartella.

La differenza sostanziale tra i vizi di forma e di sostanza sta proprio in caso di accoglimento del ricorso avanzato del contribuente: se il vizio attiene alla forma, infatti, nulla vieta all’agente della riscossione di riformare la cartella in modo corretto e notificarla al contribuente; invece il vizio di sostanza, incidendo sull’esistenza stessa del tributo o della sanzione, impedisce la formazione di un nuovo titolo esecutivo in quanto illegittimo alla fonte.

A conti fatti, però, la causa di impugnazione della cartella esattoriale è così lunga che, al termine di questa, l’esattore non è mai in tempo per fare una seconda spedizione. Sicché anche i vizi di forma finiscono per liberare definitivamente il contribuente dalla pretesa esattoriale.

Vizi di sostanza della cartella esattoriale

Iniziamo dai vizi di sostanza. Come anticipato si deve trattare di fatti successivi alla notifica dell’avviso di accertamento. Se anteriori, infatti, le contestazioni vanno sollevate contro quest’ultimo atto.

Difetto di motivazione della cartella

Il tipico esempio è il difetto di motivazione della cartella esattoriale. La cartella deve infatti indicare le ragioni della pretesa, la ragione del debito del contribuente: dovrà quindi richiamare un avviso di accertamento, di una contravvenzione, gli estremi di un tributo (anno di riferimento, importo e natura) non versato o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa.

La cartella deve recare menzione del motivo posto a fondamento della sua emissione. Infatti, in mancanza, il contribuente dovrebbe attivarsi in prima persona al fine di comprendere le ragioni della pretesa impositiva e quindi le violazioni che gli sono imputate.

Estinzione del pagamento

Un altro difetto di sostanza attiene all’eventuale pagamento del debito da parte del contribuente, evidentemente non contabilizzato dall’amministrazione che, ciò nonostante, ha iscritto a ruolo il tributo e richiesto la riscossione all’esattore.

In tali casi, di solito, basta una istanza in autotutela per far sgravare la cartella illegittima.

Sospensione del titolo

Potrebbe succedere che il contribuente abbia presentato opposizione contro l’avviso di accertamento e che il giudice ne abbia sospeso, in prima udienza, l’efficacia esecutiva. In tal caso, la cartella emessa successivamente – nonostante tale provvedimento giudiziale – è illegittima è può essere impugnata in quanto non dovuta. Si pensi a una multa impugnata davanti al giudice di pace e da questi sospesa.

Prescrizione del debito

Altro tipico esempio di vizio di sostanza della cartella è la prescrizione del debito. Ogni tributo ha una propria prescrizione:

  • 10 anni per tutti i tributi dovuti allo Stato come Irpef, Iva, Irap, Ires, imposta di registro, di bollo, catastale, ipotecaria, canone Rai, contributi alla camera di commercio;
  • 5 anni per i tributi dovuti agli enti locali come Imu, Ici, Tasi, Tari;
  • 5 anni per le sanzioni amministrative e le contravvenzioni stradali;
  • 5 anni per i contributi dovuti all’Inps e all’Inail;
  • 3 anni per il bollo auto.

La cartella che viene notificata dopo tali termini (che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di imposta) è illegittima. L’illegittimità deve essere comunque rilevata da una sentenza: per cui l’atto va impugnato davanti al giudice affinché l’annulli.

Notifica a soggetto non legittimato

La notifica fatta a soggetto sbagliato si riversa in un vizio di sostanza, visto che viene effettuata a chi non è il vero debitore. L’esempio tipico si ha in materia di successioni. Si pensi a una cartella per debiti lasciati dal defunto e inviata a chi non ha ancora dichiarato se intende accettare o meno l’eredità. Oppure alla cartella per bollo auto dovuto per un periodo di imposta successivo alla vendita del veicolo ad altro soggetto.

Errori di calcolo

Sono vizi propri del ruolo o della cartella di pagamento gli errori di calcolo dell’imposta iscritta a ruolo. Si deve però trattare di errori commessi successivamente alla formazione dell’avviso di accertamento e non prima di questo.

Vizi di forma della cartella esattoriale

I vizi di forma sono quelli relativi alla formazione della cartella la quale, per legge, deve rispettare un contenuto minimo, secondo un modello prestabilito dal Ministero, in modo da consentire al contribuente di prendere difesa. Ecco i principali vizi di forma.

Estremi del tributo

La cartella deve indicare il codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo è diventato esecutivo e l’anno di imposta a cui il tributo o la sanzione si riferisce. Tali dati sono necessari anche per verificare se sono stati rispettati i termini di prescrizione e decadenza.

Notifica della cartella

La cartella deve essere notificata secondo alcuni criteri prefissati dalla legge, principalmente presso la residenza e, in caso di irreperibilità, presso la dimora o il domicilio del contribuente. Il notificatore deve rispettare tale ordine (non può cioè recarsi direttamente al domicilio). Qualora il contribuente non venga trovato bisognerà fare la notifica presso la casa comunale.

Con le recenti modifiche legislative, le cartelle vengono notificate con posta elettronica certificata a professionisti e imprese. Secondo una giurisprudenza consolidata (in attesa che si pronunci la Cassazione), l’allegato non può essere in formato pdf ma in formato p7m che, a differenza del primo, contenendo la firma digitale dell’autore, garantisce l’attendibilità del file.

È altresì frequente il caso di nullità della notifica della cartella di pagamento per mancata o irregolare compilazione della relata di notifica della copia consegnata al ricorrente. Sul punto però la Cassazione è divisa.

Informazioni essenziali della cartella

Lo Statuto dei contribuenti stabilisce che le cartelle esattoriali devono tassativamente indicare:

  • l’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento (non è invece necessaria la firma a penna o stampata al computer di questi);
  • l’organo o l’autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela;
  • modalità, termine e tribunale presso cui fare ricorso. In questo caso, però, l’unico vantaggio è consentire al contribuente, che ha agito presso l’organo incompetente o fuori dai termini, di ripresentare la domanda in modo corretto senza incorrere in decadenze.

La cartella di pagamento che non contiene la firma del direttore dell’agente della riscossione si considera ugualmente valida. Basta infatti l’intestazione dell’atto.

Mancata indicazione degli interessi

La cartella deve specificare i criteri di calcolo degli interessi. Non basta separare l’ammontare della sorte capitale da quello degli interessi ma per ogni annualità bisogna specificare l’aliquota applicata e il singolo importo.

Mancata notifica dell’atto prodromico

Un errore ricorrente che viene commesso dall’esattore è notificare la cartella senza essersi prima sincerato che l’atto di accertamento (quello inviato dall’ente titolare del credito) sia stato correttamente consegnato al contribuente. Se qualcosa è andata storta nella notifica di quest’ultimo anche la notifica della successiva cartella è illegittima. Questo perché il procedimento di riscossione è considerato in modo unitario, come catena preordinata di atti, ove l’illegittimità di uno solo di questi decreta la nullità di tutti quelli successivi. Quindi, ad esempio, se non viene inviata una multa l’automobilista che riceve solo la cartella potrà contestarla.

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