Sono illegittime le fideiussioni omnibus conformi allo schema Abi: le clausole erano state bocciate dalla Banca d’Italia per violazione della corrispondenza.

Hai firmato, negli scorsi anni, una fideiussione e ora la banca ti chiede di adempiere perché il debito principale non è stato restituito? Non sai come liberarti da questo vincolo e vorresti scoprire se esiste un sistema per far dichiarare la nullità della fideiussione? Una sentenza della Cassazione di questi giorni segna una vera e propria Caporetto per le banche. Vediamo di che si tratta.

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Come togliersi da garante di un prestito

Se hai letto il nostro articolo Come togliersi da garante di un prestito, saprai ormai bene che non si può recedere da una fideiussione prestata in favore di un’altra persona o di una società se non c’è il consenso della banca. Lo si può fare solo per le fideiussioni a tempo indeterminato, ma in questo caso il recesso vale solo per i debiti successivi e non per quelli maturati prima del recesso stesso. Difatti, la fideiussione prestata a garanzia di un prestito si protrae per lo stesso tempo entro il quale il contratto va eseguito. Esiste però una scappatoia per togliersi da garante: far dichiarare la nullità della fideiussione. E, a quanto sembra, non sono pochi coloro che ci sono riusciti. Difatti molte fideiussioni sono tutt’oggi nulle per contrasto a un provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 [1]. A comunicarlo è un’importante sentenza della Cassazione emessa proprio in questi giorni [2]. Secondo la Corte, lo schema sulla base del quale l’Abi – l’associazione che raggruppa le banche – ha predisposto i contratti di fideiussione che gli istituti di credito hanno imposto ai propri clienti finora è completamente nullo. Nullità per una semplice ragione: è contrario alla concorrenza stabilire un unico modello di contratto per tutte le società bancarie, senza così lasciare alcuna scelta al cliente (sia questi un consumatore o un imprenditore).

Risultato: dalla nullità della fideiussione deriva anche la liberazione del garante che, pertanto, non potrà più essere ritenuto responsabile e chiamato a pagare se il debitore principale non adempie alla propria obbligazione. Ma procediamo con ordine e vediamo quando e come si verifica la nullità della fideiussione.

La fideiussione omnibus

Come noto, la fideiussione è un contratto con il quale una persona, chiamata fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, impegnandosi personalmente verso il creditore. In buona sostanza, si concorda che, nell’eventualità in cui il debitore non possa più pagare o il pignoramento nei suoi confronti non vada a buon fine, a estinguere il debito dovrà essere il fideiussore. Con la conseguenza che, se neanche quest’ultimo intende adempiere spontaneamente, la banca può avviare nei suoi riguardi l’esecuzione forzata.

Esiste poi la particolare figura della fideiussione omnibus: in tal caso il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. La fideiussione omnibus finisce quindi per garantire dei debiti futuri.

La validità della fideiussione omnibus è subordinata alla previsione, all’interno di un contratto, di un importo massimo garantito: ciò al fine di evitare che il fideiussore resti obbligato oltre a quanto stabilito al momento del rilascio della garanzia.

Tale fideiussione è normalmente richiesta quando l’imprenditore ha un’apertura di credito presso la banca: questa pretende infatti la presenza di un fideiussore che garantisca per il debitore senza sapere esattamente quali saranno i crediti concessi nel corso del rapporto.

Nullità della fideiussione omnibus secondo lo schema Abi

Come detto, Bankitalia ha ritenuto illegittimo – per violazione della concorrenza – lo schema redatto dall’Abi volto a disciplinare le clausole per le fideiussioni omnibus. Questo provvedimento non ha però imposto alcuna sanzione nei confronti degli istituti di credito che, proprio per questo, hanno continuato ad operare come nel passato, facendo “di testa propria” e sottoponendo ai propri clienti sempre i vecchi modelli di fideiussione bocciati dalla Banca d’Italia.

Invece la Cassazione, nella sentenza in commento, ha ribadito lo stop alle clausole della fideiussione omnibus perché Bankitalia le ha ritenute frutto di un “grande cartello” fra istituti di credito, ordinando all’Abi di cancellarle dallo schema di condizioni generali. È infatti sufficiente – scrive la Suprema Corte – che l’organo di vigilanza (appunto la Banca d’Italia) abbia accertato l’intesa restrittiva della concorrenza anche se il relativo provvedimento non contiene sanzioni. Il giudice cui il cittadino ricorre non dovrà, a questo punto, valutare se la fideiussione è legittima o meno, se è nulla cioè o se invece rispetta i principi della concorrenza: tale verifica è già stata fatta dall’organo di vigilanza (all’epoca la Banca d’Italia, oggi l’Agcm). Per cui il tribunale dovrà solo verificare se il contratto di fideiussione sottoposto dall’istituto di credito è identico o meno allo schema Abi e, in tale ipotesi, annullarlo.

Conta solo che l’istituto di credito abbia sottoposto al cliente il modulo con le clausole incriminate.

«Quel che rileva – si legge nella sentenza in commento – è, dunque, l’accertamento dell’intesa restrittiva da parte della Banca d’Italia: non il fatto che, in dipendenza di tale accertamento, siano state pronunciate diffide o sanzioni».

Come stabilire se il tuo contratto di fideiussione è nullo?

Per stabilire se il contratto di fideiussione che hai sottoscritto è legittimo o meno devi solo verificare se è sostanzialmente uguale allo schema Abi. Lo puoi trovare e scaricare al seguente link. Invece a quest’altro link trovi il provvedimento di censura della Banca d’Italia.

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