Leggi le ultime sentenze su: conto corrente bancario; contratti bancari; anatocismo; nullità della clausola di anatocismo; mancata prova del contratto; periodicità nella capitalizzazione degli interessi; illegittima applicazione di interessi anatocistici.

In quali casi la banca è condannata alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti? Cos’è l’anatocismo? Perché l’anatocismo è vietato nei contratti bancari? Sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari prima della delibera CICR del 2000.

Indice

Contratti bancari e anatocismo

In tema di contratti bancari e anatocismo, non può essere estesa la portata precettiva dell’art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 al diverso fenomeno dell’uso dell’interesse composto nella formula di matematica finanziaria in base alla quale sono redatti i piani di ammortamento alla francese.

Tribunale Lucca, 04/04/2018, n.575

La nuova regolamentazione dell’anatocismo

In tema di nuova regolamentazione dell’anatocismo, la modifica apportata all’articolo 120 T.U.B dall’articolo 1, comma 629, della L. 147/2013 comporta la non debenza degli interessi anatocistici per il periodo successivo all’01/01/2014

Tribunale Roma sez. XVI, 08/09/2017, n.16785

Contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR

Per i contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla – anche se oggetto di espressa pattuizione – la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all’art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.

L’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/99 attribuiva al CICR la potestà di stabilire le modalità ed i temi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi

sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della emananda delibera. Inoltre, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è venuto meno la possibilità per la delibera del CICR del 9.02.2000 di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica conclusasi prima del 1999.

Tribunale Bari sez. IV, 06/07/2017, n.3520

Clausole di capitalizzazione trimestrale: nullità

È nulla la clausola di applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale inserita in rapporti contrattuali iniziati, svolti o conclusi prima del 1999. Ciò alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il disposto normativo di cui all’art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.342, in cui venivano considerate efficaci le clausole di capitalizzazione trimestrali contenute nei contratti conclusi ante riforma.

A tal proposito occorre sottolineare come costante giurisprudenza di legittimità abbia confermato la nullità dell’anatocismo anche per i periodi anteriori al mutato orientamento giurisprudenziale, poiché la  precedente opinione contraria non poteva conferire, in virtù del principio iura novit curia, dignità di uso normativo alla prassi negoziale unilateralmente imposta dalle banche.

Tribunale Bari sez. IV, 06/07/2017, n.3518

Estratti conto inviati dalla banca al cliente

In tema di contratti bancari ed azione di nullità di clausole per somme indebitamente riscosse a titolo di anatocismo, l’approvazione degli estratti conto periodicamente inviati al cliente dalla banca ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti conto, impedendo la contestazione solo sotto un profilo contabile degli interessi a debito e a credito.

Tribunale Catania sez. IV, 17/02/2017, n.790

Capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari

In tema di rapporti bancari ed anatocismo, con riguardo al periodo ante delibera CICR, le clausole di addebito trimestrale degli interessi sono nulle. Detta pratica anatocistica è contraria alla norma di cui all’art. 1283 c.c.. Detto uso, è un uso meramente negoziale e non normativo ed in quanto tale non idoneo a derogare

Tribunale Paola, 21/07/2016

Mutuo e ammortamento alla francese 

In tema di contratti bancari, mutuo e ammortamento alla francese non può essere accolta in questi casi la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto.

Tribunale Padova, 29/05/2016

Interessi debitori

In tema di contratti bancari ed interessi anatocistici, per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. l’unica fonte normativa regolante la materia è sostanziata dall’art. 1283 c.c., disposizione che, attesa la sua natura imperativa, imprime la sanzione della nullità alle clausole, contenute nei contratti bancari, riproduttive di un mero uso negoziale, che applicano la capitalizzazione trimestrale agli interessi debitori nei rapporti di conto corrente bancario; per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della predetta delibera, viceversa, la produzione di interessi sugli interessi già maturati è regolata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 ed è consentita purché la periodicità e la capitalizzazione periodica sia uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori, con l’indicazione del tasso di interesse, rapportato su base annua, in caso di capitalizzazione infrannuale; le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi siano specificatamente approvate per iscritto dal cliente e la chiusura definitiva del conto corrente segni il termine di operatività della capitalizzazione degli interessi.

Tribunale Massa, 05/05/2016, n.452

Nullità della transazione

L’art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialità rispetto al contratto stesso.

(Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l’essenzialità di quelle clausole nell’economia del contratto medesimo).

Cassazione civile sez. I, 08/02/2016, n.2413

Contratto bancario: eccezioni di invalidità

In tema di eccezioni di invalidità, l’interpretazione corrente preferibile della Suprema Corte tende a limitarle ai casi in cui si sia configurata una forma di illegittimità del contratto, o di una sua clausola, che integri anche la violazione di norme imperative.

È proponibile l’eccezione che evoca la violazione del divieto di anatocismo o l’usurarietà del tasso debitorio, ma non anche la violazione della forma prescritta ad substantiam per gli interessi ex art. 1284, comma 3, c.c. (o altre forme di remunerazione del credito).

Tribunale Taranto, 01/02/2016

Domanda di ripetizione di somme

In tema di contratti bancari ed anatocismo, va rigettata la domanda di ripetizione di somme a titolo di interessi anatocistici quando dal contratto risulti che post delibera CICR 2000 vi sia stata pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.

Tribunale Verona sez. III, 28/01/2016, n.160

Calcolo degli interessi: applicazione dell’anatocismo

L’applicazione dell’anatocismo nel calcolo degli interessi è in questo caso legittima. Infatti la capitalizzazione trimestrale degli interessi (cd. anatocismo) è da ritenersi pattuizione legittima per i contratti bancari, quali sono quelli oggetto di causa, stipulati in data posteriore al 22 4.2000, giorno di entrata in vigore della delibera del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio- emanata il 9 febbraio 2000 sulla base dell’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha introdotto il comma 2 dell’art. 120 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 TU bancario.

La c.m.s. per essere validamente pattuita va determinata contrattualmente o, comunque, deve essere determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale) ma anche nelle modalità di computo.

In altri termini, che contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.

Tribunale Bari sez. IV, 18/11/2015, n.5080

Cos’è l’anatocismo?

Partendo dal dato normativo dell’art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l’anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria, è nulla per violazione della norma imperativa dell’art. 1283 c.c.

Per gli interessi successivi a luglio 2000, il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione però che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi, ovvero che la banca, in sede di adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000, abbia poi dato comunicazione al correntista ex art. 7 della predetta delibera.

Tribunale Bari, 22/10/2015, n.4530

Divieto di anatocismo

Il divieto di anatocismo nei contratti bancari introdotto con la modifica dell’art. 120, comma 2, t.u.b. deve ritenersi immediatamente operativo anche in difetto della delibera attuativa del C.i.c.r..

Arbitro bancario finanziario sez. collegio di coordinamento, 08/10/2015, n.7854

Anatocismo, nei contratti bancari

In tema di anatocismo, nei contratti bancari, il mantenimento della clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici sui debiti del cliente è un comportamento contrario ai principi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui alla lett. 2) dell’art. 2 del codice del consumo.

Tribunale Cuneo, 19/06/2015

Nullità della clausola di anatocismo

Nel giudizio volto all’accertamento del saldo di un conto corrente bancario, la mancata allegazione, da parte del cliente, del modulo contrattuale e degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto preclude l’accertamento della nullità della clausola relativa all’anatocismo e, conseguentemente, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Tribunale Cagliari, 20/05/2015

Interessi anatocistici

In tema di contratti bancari ed interessi anatocistici le clausole contrattuali post 01.07.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR – sono valide purché siano espressamente pattuite e la corresponsione degli interessi – attivi e passivi – sia concordata in modo paritetica.

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