Rottamazione ter: riapertura dei termini, scadenza e risparmio – InvestireOggi.it

Un emendamento collegato al Decreto Crescita, ha ufficialmente riaperto i termini della richiesta di rottamazione ter

Sono oramai tre anni che il Legislatore apre i termini per poter definire in modo agevolato le cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione ex Equitalia). Le prima misura agevolativa, infatti, risultava contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 e permetteva di pagare le cartelle con una riduzione di sanzioni ed interessi di mora, unitamente ad una rimodulazione delle spese dovuto all’Agenzia della riscossione, per i ruoli emessi a partire dal 2000 fino al 2016.

Nelle successive due versioni della c.d. rottamazione, il Legislatore ha esteso l’ambito temporale fino ai ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017.
Il termine per poter aderire all’ultima edizione della definizione agevolata, la rottamazione ter, è scaduta lo scorso 30 aprile ma la possibilità di una proroga o di una riapertura post scadenza, è stata chiesta a gran voce più volte. Ora, un emendamento collegato al Decreto Crescita, ha ufficialmente riaperto i termini della richiesta di rottamazione ter. Stessa proroga ha riguardato la possibilità di saldo e stralcio delle cartelle.

La nuova scadenza è fissata al prossimo 31 luglio 2019.

Preliminarmente e prima di spiegare come poter valutare la convenienza alla rottamazione, è utile ricordare che l’ultima versione della definizione agevolata (la ter) è legiferata nell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 e riguarda tutti i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
In virtù della riapertura dei termini, le domande presentate dopo l’originaria scadenza del 30 aprile 2019 saranno ritenute valide, mentre le nuove domande potranno essere presentate entro il 31 luglio 2019.

Di fondamentale importanza è capire il perimetro dei debiti rientranti nella possibilità di rottamazione. Spesso si parla, erroneamente, di rottamazione delle cartelle di pagamento mentre, in realtà, la definizione agevolata riguarda la rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della riscossione. Il funzionamento è il seguente: nel caso di mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di imposte, tasse, contributi, multe, ecc, l’ente che detiene la pretesa erariale invia una prima comunicazione c.d. bonaria, con sanzioni ridotte, riservandosi però di affidare la riscossione ad un soggetto terzo (l’Agenzia Entrate Riscossione nel nostro caso) al mancato pagamento di quanto intimato nei giusti termini con aggravio di sanzioni ed ulteriori interessi. L’iscrizione a ruolo rappresenta proprio il passaggio dall’ente che detiene la pretesa erariale all’agente della riscossione ed ha, pertanto, una data antecedente a quella della cartella di pagamento. Facciamo un esempio per chiarire la questione: l’Agenzia delle Entrate, nel verificare la documentazione dei redditi del Sig. Bianchi, riscontra delle difformità tra quanto dichiarato e quanto versamento, provvede così ad emettere un avviso bonario contenente le imposte evase, le sanzioni del 10% ed i relativi interessi, intimando il pagamento nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione. Se allo scadere di questo lasso temporale il Sig. Bianchi non procede al pagamento, l’Agenzia delle Entrate si rivolge all’Agenzia delle Entrate Riscossione per porre in essere una serie di azioni per il recupero della somma triplicando l’importo delle sanzioni. Il passaggio da un’Agenzia all’altra rappresenta l’iscrizione a ruolo. Successivamente l’Agente della riscossione provvederà ad emettere la cartella di pagamento. In suddetta situazione è facile capire la differenza temporale intercorrente tra i due momenti: iscrizione a ruolo ed emissione della cartella. Può capitare, pertanto, che una cartella emessa e/o notificata a febbraio 2018, si riferisca ad un ruolo del 2017 e quindi rientrante nel perimetro della definizione agevolata. Al contrario può accadere che l’iscrizione a ruolo venga effettuata i primi giorni del 2018 e che quindi non permetta l’accesso al beneficio. 
La verifica della data del ruolo non è mai di facile acquisizione poiché risultano di un atto interno tra i vari enti. Solo una richiesta di accesso agli atti da effettuare presso l’Agenzia Entrate Riscossione può permettere la corretta individuazione di tale data. 

Rottamazione ter: a chi l’accesso?

Tornando al tema principale del presente articolo, si ricorda che la rottamazione ter permetteva l’accesso anche a coloro i quali non avevano onorato i pagamenti della prima rottamazione nonché al debito residuo di chi, dopo aver partecipato alla rottamazione bis, aveva regolarizzato il pagamento entro il 7 dicembre 2018 così come a coloro i quali, entro tale data, non avevano effettuato alcun versamento, stabilendo un differente numero di rate in base al caso.
Con la definizione agevolata il ruolo e quindi la cartella di pagamento, perde gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi di mora (e cioè gli interessi che decorrono dalla scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica sino al pagamento). Va da se che il risparmio maggiore si ottiene su cartelle più vecchie poiché comprensive di maggiori interessi di mora. In casi limite e non solo didattici, il risparmio può essere molto consistente passando anche il 90%. Si pensi alle cartelle contenenti le sole sanzioni (ne sono un esempio le cartelle derivanti da tardivi versamenti dove l’Agenzia sanziona il contribuente per la tardività del versamento). 

Facciamo qualche utile esempio per saggiare il possibile risparmio:

Esempio n. 1: Cartella di pagamento per violazione del codice della strada commessa nel 2012.

Importi CartellaImporti “rottamati”
Sanz. Amm. L. 689/81€ 516,00€ 516,00
Maggiorazione Rit. Pag.to€ 361,20€ 0,00
Recupero spese € 25,66€ 25,66
Compenso Agente Riscossione€ 57,00€ 32,85
Spese di notifica Cartella€ 5,88€ 5,88
Interessi di mora€ 47,15€ 0,00
Totale da pagare€ 1.012,89€ 580,39

A seguito dell’adesione alla definizione agevolata, pertanto, il contribuente dovrà corrispondere, a fronte dei 1.012,89 euro iniziali, € 580,39 con un risparmio del 42,70%.

Esempio n. 2: Cartella di pagamento per versamento dell’IRAP dell’anno 2011. Cartella notificata nel 2015.

Importi CartellaImporti “rottamati”
IRAP€1.224,00€ 1.224,00
Sanzioni€ 373,20€ 0,00
Interessi € 114,25€ 114,25
Compenso Agente Riscossione€ 80,51€ 80,65
Spese di notifica Cartella€ 5,88€ 5,88
Interessi di mora€ 278,00€ 0,00
Totale da pagare€ 2.075,84€ 1.424,78

A seguito dell’adesione alla definizione agevolata, pertanto, il contribuente dovrà corrispondere, a fronte di € 2.075,84 iniziali, € 1.424,78 con un risparmio del 31,36%.

Pertanto, al valore originario della cartella di pagamento, bisogna togliere l’importo delle sanzioni, degli interessi di mora e ricalcolare il compenso per l’Agente della Riscossione sul nuovo importo così ottenuto.

Nel caso delle multe per violazione del codice della strada, si rammenta che la multa è di per se una sanzione, nella rottamazione l’importo stralciato riguarda la sola maggiorazione, così come evincibile dal primo esempio.

Chi avesse aderito alla rottamazione ter entro lo scorso 30 aprile, riceverà la comunicazione delle somme dovute entro la fine del mese di giugno con il primo o unico pagamento da effettuare nel termine del 31 luglio. Il massimo di rate richiedibili ammontava a 18 (inclusa la prima rata del 18 luglio) con interessi del 2% annui decorrenti dal 1° agosto 2019.

Cosa fare per aderire alla riapertura dei termini

In virtù della riapertura dei termini e dell’invio delle nuove domande entro il 31 luglio 2019, il primo o unico pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre con possibilità di poter richiedere un numero massimo di 17 rate.

Si ricorda che la richiesta di adesione alla definizione agevolata potrà essere inoltrate compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione e presentandolo allo sportello di un qualsiasi ufficio territoriale o inviandolo a mezzo Pec a indirizzi suddivisi su base regionale reperibili sul modulo stesso. In alternativa, per i possessori di Fiscoonline, Entratel, Pin Inps e Spid, la domanda può essere compilata ed inoltrata direttamente dalla propria area riservata ottenendo a video già una simulazione del risparmio.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata entro la scadenza, fa decadere il contribuente dal beneficio della rottamazione e conseguentemente non sarà più possibile ottenere nuovi piani rateali.

Come precisato dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, è prevista la possibilità di pagare l’unica o le singole rate con un ritardo massimo di 5 giorni senza incorrere in sanzioni o decadere dal beneficio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *