Quali regole occorre rispettare per installare correttamente un sistema di videosorveglianza senza commettere reato né violare la privacy altrui?

Quando c’è in gioco la propria sicurezza o quella dei propri cari non si bada a spese: pur di dormire sonni tranquilli, si è disposti a spendere tutto il denaro necessario. Oggigiorno, chi decide di investire nella sicurezza lo fa affidandosi ai più moderni sistemi di videosorveglianza: un apparato di piccole telecamere in grado di riprendere ciò che accade fuori e all’interno della propria abitazione. Il problema della videosorveglianza, però, è che potrebbe ledere la riservatezza dei vicini: immagina ad una videocamera il cui “occhio” è capace di riprendere ciò che accade in casa altrui. Quali sono le regole generali per la videosorveglianza? Come essere sicuri di non commettere qualche illecito?

Devi sapere che il diritto alla sicurezza non può prevaricare sempre e comunque sul diritto alla privacy: chi ti sta intorno ha il diritto di non essere ripreso dalle tue telecamere, anche se le stesse sono state installate non per capriccio ma per ragioni più che giustificate. Se vuoi essere sicuro che il tuo impianto di videosorveglianza non possa arrecare danno ad alcuno, allora prosegui nella lettura: vedremo insieme quali sono le regole generali per la videosorveglianza.

Indice

  • 1 Videosorveglianza esterna: quando è lecita?
  • 2 La videosorveglianza in condominio: come funziona?
  • 3 Strada pubblica: può essere ripresa dalla videosorveglianza?
  • 4 Videosorveglianza per motivi di ordine pubblico
    • 4.1 Videosorveglianza pubblica: quali regole?
  • 5 Videosorveglianza: quando può costituire reato?

Videosorveglianza esterna: quando è lecita?

La prima ipotesi da affrontare è senza dubbio la più frequente e riguarda il sistema di videosorveglianza installato all’esterno della propria abitazione. Quali regole devono essere osservate affinché le telecamere esterne non violino la privacy altrui?

La regola generale per una videosorveglianza esterna legale è che essa non riprenda luoghi di privata dimora o, comunque, aree che sono sottratte alla vista degli altri. Facciamo qualche esempio.

Tizio installa un sistema di videosorveglianza all’interno della sua proprietà. Le telecamere sono collocate anche all’esterno, in modo da riprendere il proprio giardino e il vialetto.

Caio, per motivi di sicurezza, installa alcune videocamere esterne; queste sono in grado di riprendere anche l’ingresso dell’abitazione del vicino.

Nel primo caso, il sistema di videosorveglianza rispetta le regole e, pertanto, non viola il diritto alla privacy delle altre persone; nella seconda ipotesi, al contrario, la videosorveglianza non rispetta la riservatezza dei vicini, in quanto è in grado di riprendere anche una porzione di proprietà privata di terzi.

La videosorveglianza in condominio: come funziona?

La regola generale sopra descritta, e cioè che la videosorveglianza è legittima solamente quando si limita a riprendere aree di proprietà del titolare delle telecamere e non quelle altrui, trova un piccolo temperamento nel caso di videosorveglianza condominiale.

Il problema della videosorveglianza in condominio è sostanzialmente il seguente: accanto alle zone di proprietà privata (gli alloggi, in buona sostanza) coesistono aree di proprietà comune. Il condominio, infatti, è caratterizzato proprio da ciò: la coesistenza di proprietà esclusive insieme ad altre appartenenti a tutti, tipo il pianerottolo, l’ascensore, le scale, l’androne, il cortile, ecc.

Sempronio vive al terzo piano di un edificio condominiale. A causa dei furti che ci sono stati negli appartamenti dei vicini, decide di installare un impianto di videosorveglianza che riprenda anche al di fuori dell’ingresso di casa, compresa una porzione del pianerottolo.

Filano abita in un condominio. Per tutelare la propria famiglia, installa un videocamera all’esterno della porta di casa. L’occhio della telecamera riprende anche il pianerottolo e la soglia di casa del vicino che sta di fronte.

Mevio vive in un grande edificio condominiale al nono piano. A causa dei numerosi furti in appartamento di cui sono stati vittima gli inquilini dell’edificio, decide di munirsi di un sistema di videosorveglianza. Per una maggiore sicurezza personale, non solo installa le telecamere nel proprio appartamento, ma anche nell’androne condominiale a pianterreno, di modo che possa vedere chiunque entra nell’edificio.

Gli esempi appena riportati sono significativi e ci consentono di spiegare bene quali

sono le regole generali della videosorveglianza in condominio. Nel primo caso, la videosorveglianza è lecita perché, pur riprendendo parte del pianerottolo (che è zona comune), non si viola la riservatezza legata alla proprietà privata altrui. La giurisprudenza [1] ha, infatti, ammesso la possibilità che, nell’ambito di un sistema di videosorveglianza, sia possibile riprendere le aree condominiali quando ciò sia direttamente funzionale ed indispensabile alla tutela del proprio alloggio.

Questo non significa, però, che si sia liberi di mettere sotto controllo ogni area condominiale: anche nel caso del pianerottolo di fronte alla propria porta d’ingresso, la videosorveglianza sarà legittima se inquadra la porzione di pianerottolo strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione.

Gli altri due esempi riportati, invece, violano la privacy degli inquilini: la telecamera che riprende la soglia di casa del vicino è illegittimamente installata, in quanto è capace di ledere la riservatezza altrui. Lo stesso dicasi per l’ultimo esempio: in questa ipotesi, sebbene la telecamera sia puntata verso un’area condominiale (l’androne), non c’è un collegamento diretto con la propria proprietà privata.

Si ricordi, infine, che per installare un sistema di videosorveglianza riguardante la propria abitazione non è richiesto il consenso dell’assemblea o dell’amministratore, al contrario di un sistema di videosorveglianza di tipo condominiale, cioè che va a beneficio dell’intero edificio.

Strada pubblica: può essere ripresa dalla videosorveglianza?

La videosorveglianza di un immobile privato può puntare i propri “occhi” sulla strada o, comunque, su altro luogo pubblico, tipo una piazza? In linea di massima, filmare la strada non è legale. La legge vieta innanzitutto la diffusione di immagini che non sia autorizzata dal diretto interessato [2]; ciò significa che, se il sistema di videosorveglianza riprende alcune persone per strada, le immagini non potranno essere pubblicate o distribuite senza l’espressa liberatoria della persona ripresa, a meno che il volto o i tratti identificativi di questa non siano alterati in modo da renderla irriconoscibile.

Da tanto si evince che il filmato realizzato per uso esclusivamente personale è perfettamente legale, senza che occorra alcun permesso. È lecita, inoltre, la videosorveglianza che riprenda solamente una parte di strada pubblica, indispensabile per tutelare la propria proprietà. Pensa ad una casa situata a pianterreno la cui porta d’ingresso dia direttamente sulla via pubblica: in un caso del genere, riprendere una piccola porzione della strada sarà legale, tanto più se le videocamere sono puntate in modo da riprendere solamente i piedi dei passanti, così da non renderli identificabili.

Videosorveglianza per motivi di ordine pubblico

Nell’ultimo paragrafo, ti ho spiegato che la videosorveglianza non può riprendere luoghi pubblici, tipo strade o piazze, a meno che non sia strettamente indispensabile per la tutela della propria sicurezza, sempre però rispettando la riservatezza dei passanti eventualmente ripresi.

Questo discorso non vale per la videosorveglianza installata dalle forze dell’ordine per la tutela dell’ordine pubblico. Per questi particolari impianti, destinati a monitorare i luoghi pubblici per fini di sicurezza, valgono delle regole particolari.

Gli strumenti di videosorveglianza possono essere installati in luoghi pubblici (e, quindi, anche per strada) solamente quando vi siano comprovati e giustificati motivi di pubblica sicurezza. Questa valutazione è rimessa interamente all’Amministrazione Pubblica che vorrà avvalersene. Ad esempio, se la popolazione di un Comune è stata presa di mira da malviventi che realizzano furti in abitazione, l’amministrazione dell’ente potrà giustificare l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici per la tutela dell’incolumità degli abitanti.

Videosorveglianza pubblica: quali regole?

L’installazione delle telecamere di videosorveglianza pubblica deve essere fatta ove ricorre un’esigenza effettiva di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Qualora si decidesse di procedere in tal senso, il provvedimento di autorizzazione dovrebbe stabilire limiti e modalità della videosorveglianza, quale apparecchiatura installare, da chi acquistarla e come adoperarla. L’ente deve individuare anche gli incaricati a visionare i filmati.

Secondo l’Autorità garante per la privacy [3], le immagini riprese avvalendosi di impianti di videosorveglianza rientrano nella categoria dei dati personali; chi fa uso di questi sistemi deve, pertanto, attenersi al codice della privacy, pena la possibilità di incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Il principio generale in materia di videosorveglianza per motivi di ordine pubblico stabilisce che chiunque installi un sistema di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all’area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.

Le riprese effettuate per fini di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla prevenzione di reati o atti di vandalismo e alla sicurezza sul lavoro, costituiscono un’eccezione, e non necessitano dell’obbligo di segnalazione. Normalmente, per installare un sistema di videosorveglianza, non è necessario l’assenso da parte del Garante della privacy; fanno però eccezione tutti i casi in cui sussiste il rischio di ledere i diritti e le libertà fondamentali o la dignità degli individui ripresi.

Videosorveglianza: quando può costituire reato?

Nei paragrafi precedenti, ti ho illustrato le regole generali per una corretta videosorveglianza. A conclusione del nostro discorso devi sapere che, se il tuo sistema di videosorveglianza “entra” nell’abitazione altrui, corri il rischio di doverne rispondere penalmente.

In linea di massima, non è possibile filmare un luogo privato, cioè un ambiente non accessibile a tutti, come una casa, un ufficio o altra proprietà privata. In queste ipotesi, la condotta consistente nel filmare un luogo privato costituisce reato: Il codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita che si svolge nei luoghi di privata dimora. Alla stessa pena, soggiace chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati [4].

La norma è chiaramente posta a tutela della privacy ed intende proteggere solamente la vita privata all’interno delle abitazioni, cioè tra le mura di casa. Quindi, se il tuo sistema di videosorveglianza punta le telecamere verso la finestra del vicino ed è in grado di vedere cosa accade all’interno, c’è il serio rischio di commettere un reato.

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