Come compilare un ricorso prestampato su internet contro la multa e depositarlo al giudice di Pace senza spostarti da casa. Puoi verificare online anche data di udienza e sentenza.

Hai ricevuto una multa per una violazione del codice della strada. Ritieni tuttavia che il verbale sia clamorosamente errato perché, nella foto che la polizia ti ha scattato (e inviato su tua richiesta), la targa non si vede in modo corretto e l’auto non sembra essere la tua. Peraltro nel luogo e nell’ora in cui è stata commessa la contravvenzione eri al lavoro e non potevi di certo trovarti al volante. A questo punto intendi fare ricorso al giudice di pace per annullare la multa. Ma l’ufficio giudiziario di competenza è lontano da dove vivi. Viaggiare per portare il ricorso e magari assistere alle udienze diventerebbe troppo oneroso. Vorresti così sbrigare tutto da casa, magari tramite internet. Così ti chiedi se, contro la multasi può fare ricorso online al Giudice di Pace. In questa guida ti spiegherò come contestare una multa spostandoti il meno possibile da casa, sfruttando le potenzialità di internet e, insomma, spendendo il meno possibile di benzina.

Indice

  • 1 Ricorso al giudice o al Prefetto: che differenze?
  • 2 Come fare ricorso al giudice di Pace
  • 3 Si può presentare ricorso tramite raccomandata a.r.
  • 4 Il ricorso online al giudice di Pace
    • 4.1 Come individuare il giudice competente per territorio nel caso di una multa?
  • 5 La prima udienza
  • 6 La partecipazione alle udienze
  • 7 La sentenza

Ricorso al giudice o al Prefetto: che differenze?

Prima però di spiegarti come fare ricorso online al Giudice di Pace contro le multe, mi sento di suggerirti un ulteriore rimedio. Se ritieni che le ragioni della tua opposizione siano così evidenti da non lasciare spazio a possibili rigetti, potresti valutare di fare ricorso al Prefetto. Questo tipo di ricorso, infatti, è a costo zero, ma non presenta la possibilità di avere un giudice terzo e imparziale (ricorda che il Prefetto è il superiore gerarchico dell’autorità che ha elevato la multa); per cui ti darà ragione solo se il verbale è palesemente viziato.

Il ricorso al Prefetto va fatto inoltre entro 60 giorni (e non entro 30 come quello al giudice) e non richiede la difesa di un avvocato (quello al giudice neanche, ma è consigliabile posto il tecnicismo della procedura). Il ricorso al Prefetto, poi, si vince in caso di mancata risposta entro 210 giorni (180 se il ricorso lo spedisci prima ai vigili), mentre quello al Giudice di Pace viene sempre trattato e non si possono profilare ipotesi di inerzia (tutt’al più potrebbe avvenire che l’amministrazione non si costituisca).

Se poi proprio vuoi essere sentito, puoi sempre far richiesta al Prefetto di un’audizione orale (ma non è tenuto a concedertela).

Se perdi il ricorso al Prefetto, viene emessa una ordinanza-ingiunzione che ti obbliga a pagare la multa in misura piena (che è pari quasi al doppio del verbale, che invece conteneva la richiesta di pagamento in misura ridotta), cosa che non succede davanti al giudice; tuttavia, contro l’ordinanza puoi sempre far ricorso al Giudice di Pace nei successivi 30 giorni (così la difesa giudiziaria non ti verrà mai negata).

In sintesi, la procedura davanti al Prefetto è più agile e meno onerosa (4,50 euro per inviare il ricorso tramite raccomandata a.r.) rispetto al giudice di pace, ma comporta un maggior rischio di respingimento. Per lo più, il prefetto si limita ad acquisire la documentazione dai vigili oppure dai poliziotti estensori della multa e a verificarne la regolarità formale, senza quindi entrare nel merito dell’infrazione.

Il ricorso al giudice di Pace invece è più costoso: devi contare almeno 43 euro di contributo unificato per multe fino a 1.033 euro oltre all’avvocato se non è un tuo amico. In più devi considerare il tempo perso: le udienze non sono mai meno di due. Possono esserci, inoltre, spese aggiuntive di viaggio, per presenziare all’udienza se l’ufficio del giudice di pace competente non è nella propria città.

Come fare ricorso al giudice di Pace 

Se, nonostante quello che ti ho appena detto, ritieni di dover fare ugualmente ricorso al Giudice di Pace, è bene che tu sappia qualche rudimento di procedura civile.

L’opposizione alla multa inizia con un ricorso che devi depositare in cancelleria entro 30 giorni dalla notifica della multa. Nel ricorso devi prendere posizione su tutti i vizi del verbale contestandoli puntualmente nel fatto e nel diritto. Devi inoltre allegare i documenti che ritieni possano essere a tuo vantaggio.

Successivamente la cancelleria fissa un’udienza la cui data non ti viene comunicata: devi essere tu a informarti periodicamente attraverso la consultazione online o l’accesso all’ufficio. Alla prima udienza, potrai verificare se l’amministrazione si è costituita a mezzo di un proprio rappresentante. Dovrai contestare immediatamente tutte le loro difese ed, eventualmente, anche gli allegati, trovano le ragioni giuridiche e/o di fatto per cui le stesse non vanno accolte.

Sempre alla prima udienza chiederai al giudice di autorizzarti a presentare eventuali testimoni e/o ulteriori documenti per ribattere alle altrui difese.

Il giudice fisserà una successiva udienza per l’acquisizione delle prove e, se tale udienza non dovesse bastare, ne fisserà ulteriori.

Al termine dell’acquisizione di tutte le prove, vi chiederà di ribadire e sintetizzare le vostre richieste, eventualmente presentando delle note.

La causa viene così decisa nei successivi giorni con un provvedimento che verrà depositato in cancelleria.

Si può presentare ricorso tramite raccomandata a.r.

Vediamo ora tutti i modi per rendere più semplice e meno costosa tutta questa procedura. Il primo vantaggio viene dalla possibilità di inviare il ricorso in cancelleria tramite raccomandata a.r. Non devi così necessariamente presentarti presso l’ufficio giudiziario ma puoi spedire tutto con un plico postale di Poste Italiane Spa. Nel plico inserirai il ricorso in tre copie e una cartellina di cartone in cui allegherai la copia della multa e tutti i documenti che ritieni possano favorire la tua difesa.

Attento: devi fare in modo che la raccomandata arrivi alla cancelleria entro il 30° giorno da quando hai ricevuto la contravvenzione; per evitare i disguidi postali, quindi, cerca di anticipare i tempi.

Il ricorso online al giudice di Pace

Per facilitare l’utilizzo del giudice di pace, da alcuni anni esiste la possibilità di farlo anche attraverso internet. Un servizio disponibile all’indirizzo https://gdp.giustizia.it, mediante il quale si può compilare online il proprio ricorso contro una multa ritenuta e la relativa nota di iscrizione a ruolo.

Fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica (l’email), si potranno ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritti a ruolo.

Va specificato che questa particolare procedura per rivolgersi al giudice di pace non è effettuabile interamente online: in ogni caso, infatti, il ricorso e la relativa nota d’iscrizione a ruolo (completa di codice a barre) vanno spediti anche con raccomandata a.r. oppure presentati personalmente all’ufficio del giudice di pace competente, dove è però prevista una specie di corsia preferenziale per chi iscrive a ruolo fascicoli utilizzando la modalità online.

Attualmente il servizio è attivo presso alcuni uffici del giudice di pace dell’intero territorio nazionale. In tal caso l’automobilista può:

  • compilare i campi indicati dalla piattaforma per la “personalizzazione del ricorso”;
  • scaricare e stampare il ricorso che la piattaforma ministeriale avrà realizzato in automatico sulla base delle indicazioni offerte dall’automobilista;
  • spedirlo per raccomandata a.r. o depositandolo personalmente presso la cancelleria del giudice di Pace competente.

Per accedere al servizio bisogna collegarsi con questa pagina del sito del Ministero della Giustizia. La prima cosa da fare è selezionare la Regione di appartenenza nella mascherina posta al di sotto dell’immagine dell’Italia. Non tutti gli uffici giudiziari hanno attivato il sistema, ma l’aggiornamento è in rapido sviluppo.

Dopo aver selezionato la Regione, selezionare, nel menu a sinistra della pagina, sotto la macro voce “Compila il ricorso” quella con scritto “opposizione a sanzione amministrativa”.

Comparirà una mascherina che chiederà i dati personali dell’opponente e poi, dopo la compilazione di quest’ultima, bisognerà indicare l’oggetto del ricorso e i motivi su cui si fonda il ricorso.

Nella prima schermata si devono indicare i dati anagrafici di chi presenta il ricorso: Ricorrente principale.

Se il ricorso viene presentato da due o più ricorrenti, si dovrà cliccare su Aggiungi  ricorrente secondario e compilare i campi.

Se il ricorso è presentato con l’assistenza di un legale, si dovrà cliccare su Aggiungi  patrocinante principale e compilare i campi.

Nella seconda schermata si deve indicare l’Oggetto del ricorso. Bisogna specificare «violazione del codice della strada (verbale, cartella esattoriale, ordinanza del prefetto)».

Come individuare il giudice competente per territorio nel caso di una multa?

Contro le multe stradali è sempre competente il giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Per comprendere, però, quale sia materialmente tale giudice è necessario controllarlo sulla base dell’attuale Geografia giudiziaria. Abbiamo predisposto un’applicazione che individua quale sia l’ufficio giudiziario competente a questa pagina.

La prima udienza

Potrai verificare la data della prima udienza anche online, accedendo alla pagina del sito del Ministero della giustizia. La ricerca potrà essere effettuata sulla base del ruolo generale o del protocollo web.

La partecipazione alle udienze

Purtroppo, una volta che hai depositato il ricorso, anche tramite raccomandata, dovrai presentarti personalmente alle udienze, poiché diversamente la causa viene “archiviata”. Il ricorso infatti non va avanti da solo come invece quello al Prefetto.

La sentenza

Anche per la sentenza non hai più bisogno di recarti in cancelleria ma potrai verificarla online accedendo alla pagina del sito del Ministero accedendo questa volta alla voce «sentenza».

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