La Corte d’Appello di Napoli, con la recente pronuncia n. 5497 del 15 Novembre 2019 ribadisce un importantissimo principio in materia di mora usuraria, con specifico riferimento all’applicabilità anche in tal caso del disposto di cui all’art. 1815, secondo comma, c.c.

Com’è noto, l’art.1815, 2° comma c.c. dispone che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Infatti, il legislatore, con la chiara formulazione della norma citata, ha inteso sanzionare la violazione del divieto di usura, stabilito dall’art. 644 c.p., adottando una linea decisamente severa, costituita – appunto – dalla conversione del mutuo a tassi usurari da contratto oneroso a mutuo gratuito.

La questione posta al vaglio della Corte d’Appello di Napoli riguardava proprio se, in virtù dell’assunto secondo cui non è possibile cumulare interessi corrispettivi e moratori, questi ultimi possano comunque essere valutati in modo autonomo e unitario, ai fini dell’applicazione della citata sanzione codicistica.

E a tal riguardo la sentenza in commento, pur affermando una netta diversità di funzione tra interesse corrispettivo e interesse moratorio, fornisce risposta positiva al quesito[

Sul punto, ci sia consentito di dissentire da quanto afferma la Corte di Appello di Napoli in ordine alla ontologica diversità tra interessi corrispettivi e moratori, atteso che l’art. 1224 c.c. prevede un meccanismo di trasformazione automaticadegli interessi legali in interessi moratori e, inoltre, sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi moratori assolvono entrambi ad una medesima funzione remunerativae, segnatamente, i primi costituiscono la remunerazione del capitale mutuato, mentre i secondi rappresentano la remunerazione del medesimo capitale e del ritardo[2].

In caso di previsione di uno specifico interesse moratorio, a norma dell’art. 1224 2° comma c.c. non è consentita alla parte la prova del maggior danno da ritardo, proprio perché il ritardo deve ritenersi remunerato dell’interesse di mora specificatamente pattuito.

Ciò posto, la giurisprudenza dominante tende comunque ad esprimersi nel senso della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori contrattualmente previsti e la sentenza in commento giustifica tale non cumulabilità proprio in virtù delle diverse funzioni assolte dalle due tipologie di interessi e richiamando una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l’art. 1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo” non verificandosi, pertanto, alcun cumulo effettivo in quanto “gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell’ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest’ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall’art. 1224 c.c.In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria (Cass. Civ. sent. n. 26286/2019)”.

Continua la sentenza in commento riportando la distinzione, fatta propria dalla recente pronuncia della Suprema Corte sopra indicata, secondo cui bisognerebbe distinguere tra mutui cd. “incagliati” (caratterizzati dalla costituzione in mora del mutuatario debitore, ma ancora “aperti” per mancato esercizio da parte della Banca dell’ulteriore fase della decadenza dal beneficio della rateizzazione), rispetto a quelli passati “a sofferenza”  [in relazione ai quali la Banca abbia cioè esercitato la facoltà di recesso dal contratto “con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.)” Cass. Civ. sent. n. 26286/2019 cit.)”] per poi concludere che, nella specie, in presenza di un mutuo cd. “incagliato”, non poteva dubitarsi del fatto che fossero stati “convenuti interessi usurari”.

Secondo la sentenza in commento, infatti, l’usura oggettiva, la quale, come si è visto, determina la gratuità dell’intero rapporto di mutuosi verifica anche laddove soltanto i tassi moratori, e non anche i corrispettivi, singolarmente considerati superino il tasso soglia”. Infatti, la recentissima giurisprudenza ammette che, al fine di verificare se in un contratto di mutuo ci si trovi di fronte ad un caso di interessi usurari, bisogna comunque <<procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria>>(Cass. Civ. sent. n. 26286/2019).

Per la precisione, secondo la Corte di Appello di Napoli, nonostante non sia possibile cumulare gli interessi corrispettivi con i moratori, “la componente feneratizia del tasso di mora, in ogni caso, influenza il rapporto in punto di globalità del saggio di interessi effettivamente applicato al rapporto”.

Anche in caso di pattuizione di interessi corrispettivi entro soglia, pertanto, l’usura pattizia del tasso nominale di mora converte il mutuo da oneroso a gratuito. L’asserzione secondo cui “non è possibile cumulare interessi corrispettivi e moratori, non vieta, però, che interessi corrispettivi e moratori possano, invece, essere valutati in modo unitario”.

La Corte partenopea si dilunga, poi, sul richiamo alle cd. “clausole di salvaguardia” e ai principi di cui all’art. 1384 c.c., su cui non intendiamo tediare il lettore, atteso che la normativa di ordine pubblico che regola l’usura (i.e. art. 644 c.p.), unitamente alla legge di interpretazione autentica del 2001 (i.e. L. n. 24/2001), riguardante sia art. 644 c.p. sia l’art. 1815 2° comma c.c., vieta di inserirenei contratti pattuizioni usurarie e sanziona l’inserimento della pattuizione usuraria con la nullità parziale del contratto e la sua integrale gratuità. Proprio perché riteniamo che sia vietato inserire pattuizioni usurarie in qualsiasi contratto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sullo stesso, una volta rilevata la mora usuraria non può edulcorarne l’operatività tramite il ricorso ai poteri di cui all’art. 1384 c.c. ovvero mitigarne l’effetto mediante il ricorso a clausole di salvaguardia, da ritenersi invece nulle, perché non meritevoli di tutela proprio per il loro preciso ambito di azione, ai sensi dell’art. 1344 c.c.   

La Corte d’Appello di Napoli, con un ulteriore richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di mora usuraria (i.e. Cass. ord. 23192/2017), conclude, dunque, affermando la gratuità del contratto di mutuo in questione a prescindere dalla non cumulabilità degli interessi corrispettivi a quelli moratori, in quanto il legislatore “ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore. […] E’ noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso di soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori” (Cass. ord. n. 23192/20197).


[ Secondo la sentenza in commento l’interesse corrispettivo, invero, “costituisce la remunerazione concordata per il godimento di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta; l’interesse di mora, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria”.[Prosegue la sentenza in commento affermando, al contrario, che, ai sensi del richiamato articolo 1224 c.c., è stabilito che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto tra le parti e, richiamando una recente pronuncia della Cassazione, afferma che la determinazione convenzionale degli interessi moratori integra “gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 c.c.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi”(Cass. Civ. sent. n. 26286/2019).

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