Pignoramento: cosa comporta?

Differenze tra pignoramento ed esecuzione forzata; gli effetti del pignoramento e dell’espropriazione nei confronti del debitore.

Sono sicuro che avrai già sentito parlare di pignoramento o di esecuzione forzata. Questi concetti entrano in gioco tutte le volte in cui una persona ha un debito scaduto o quando, dovendo adempiere una determinata prestazione (ad esempio, la riconsegna di un’auto presa in leasing) non vi provvede. Dunque l’esecuzione forzata è un modo per obbligare il debitore a un determinato comportamento (un “fare”, un “non fare”, un “dare”) e il pignoramento è solo una delle tante forme di esecuzione forzata che esistono. 

Il pignoramento, in particolare, viene attuato tutte le volte in cui una persona è destinataria dell’obbligo di consegnare una determinata somma di denaro (ad esempio, a seguito di una sentenza di condanna, di un assegno protestato, di un mutuo non pagato, ecc.). Esso ha lo scopo di sottrarre al debitore alcuni beni di sua proprietà per metterli in vendita tramite un’asta giudiziaria. Il ricavato viene poi assegnato al creditore che ha attivato la procedura. Se poi avanza ulteriore denaro, questo viene restituito al debitore, mentre se il prezzo ottenuto dalla vendita è inferiore al credito, il creditore può procedere con ulteriori pignoramenti. Eccezionalmente il creditore può chiedere la cosiddetta «assegnazione diretta del bene pignorato»: anziché metterlo in vendita ne diventa proprietario.

Pignoramento: cosa comporta?

Dal momento in cui viene realizzato, il pignoramento determina alcuni importanti effetti per il debitore. Ma, più nel dettaglio e in termini pratici, cosa comporta il pignoramento? Cerchiamo di capirlo qui di seguito ricorrendo a qualche esempio pratico.

Indice

Pignoramento: cosa comporta?

Come si svolge l’esecuzione forzata

Un ragazzo che andava in strada con lo skateboard finisce addosso ala tua moto parcheggiata e la fa cadere. Poiché non voleva pagarti il danno, lo hai fatto citare in causa dal tuo avvocato e, al termine del processo, il giudice lo ha condannato a pagarti un risarcimento di mille euro oltre a 800 euro di spese processuali. Ma quello seguita a non voler pagare nonostante la sentenza. Lo hai fatto diffidare, ma non ne hai ricavato nulla. Che devi fare?

Se la parte soccombente in un processo non si attiene alla sentenza, la parte vincitrice può avviare nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata. In questo caso, poiché la condanna contenuta nella sentenza consiste nel pagamento di una somma di denaro, la forma di esecuzione forzata cui si darà inizio è il pignoramento. Ma come si avvia un pignoramento?

La prima cosa che devi fare è recarti – ma lo farà, per te, il tuo avvocato – negli uffici dell’ufficiale giudiziario e chiedere che questi provveda a notificare (cioè a rendere ufficialmente nota) al debitore la copia della sentenza. Insieme ad essa gli dovrai notificare anche il cosiddetto atto di precetto.

Pignoramento: cosa comporta?

L’atto di precetto è una intimazione al debitore ad eseguire (entro un termine che non può essere inferiore a 10 giorni) il comando contenuto nella sentenza che, in questo caso, è il pagamento di 1.800 euro. Nel precetto è contenuto l’avvertimento che, se esso non verrà eseguito, si procederà ad esecuzione forzata.

Dunque l’esecuzione forzata è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza. 

Il pignoramento è una delle forme di esecuzione forzata. Esso si realizza con una espropriazione dei beni. Ma attenzione: come vedremo a breve, l’espropriazione non è immediata e non consegue già all’atto del pignoramento ma solo nel caso in cui il bene del debitore pignorato venga aggiudicato all’asta. Prima di tale momento la proprietà resta in capo al debitore. 

Cos’è il pignoramento?

In particolare il pignoramento è un atto con cui l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, intima al debitore di non disfarsi dei beni pignorati ed elencati nell’atto di pignoramento: egli non può quindi venderli o donarli. Il debitore viene avvertito, nell’atto di pignoramento, che, se il debito non verrà pagato, si procederà alla vendita forzata di suddetti beni o alla loro assegnazione al creditore (su richiesta di questi).

Pignoramento: cosa comporta?

Quante forme di pignoramento esistono?

La legge classifica il pignoramento in tre forme diverse a seconda del tipo di bene da pignorare:

  • pignoramento mobiliare: riguarda i beni mobili che si trovano nell’appartamento o nel luogo di lavoro del debitore. Può comprendere anche il pignoramento dell’automobile o della moto. Il pignoramento mobiliare prende il via senza ulteriori atti successivi alla notifica del precetto (come invece avviene nelle successive forme di pignoramento). Il debitore si troverà davanti alla porta l’ufficiale giudiziario che rileverà gli oggetti da sottoporre a pignoramento, oggetti che rimangono sotto custodia del debitore fino a qualche giorno prima dell’asta che sarà fissata dal giudice nei giorni successivi; in quell’occasione un delegato (un professionista o l’Istituto Vendite Giudiziarie) preleverà il bene per metterlo all’asta. Se il bene si vende, il ricavato viene assegnato al creditore; diversamente il bene – che non è mai uscito dalla proprietà del debitore – viene restituito dietro pagamento delle spese di custodia e deposito;
  • pignoramento immobiliare: riguarda uno o più immobili del debitore. Di solito è preceduto dall’iscrizione di un’ipoteca (obbligatoria però solo se ad agire è l’agente della riscossione esattoriale). Dopo la notifica del precetto, il debitore riceve la notifica dell’atto di pignoramento vero e proprio in cui viene descritto l’immobile pignorato (una casa, un terreno, una villetta, la quota di un immobile in comproprietà, ecc.). Parte quindi una procedura molto articolata, con ribassi del 25% se alla singola asta non ci sono offerenti;
  • pignoramento presso terzi: è il pignoramento che riguarda i crediti del debitore nei confronti dei suoi debitori. Ad esempio è il pignoramento dello stipendio, pensione, conto in banca, crediti da clienti, canoni di locazione, ecc. Dopo la notifica del precetto, l’ufficiale notifica l’atto di pignoramento vero e proprio tanto al debitore quanto al terzo pignorato.

Pignoramento: cosa comporta?

Che succede se il debitore non ha beni da pignorare?

Premesso che è davvero difficile una situazione di totale nullatenenza (leggi sul punto Pignoramento: come avviene senza beni intestati) potrebbe succedere che il creditore non trovi alcun bene che valga la pena pignorare. Che succede in questi casi? Nella Roma repubblicana il debitore inadempiente poteva essere venduto come schiavo oltre il Tevere. Oggi non c’è alcuna conseguenza, neanche di tipo penale o amministrativo. Pertanto se il debitore non dispone di alcun bene da pignorare il creditore dovrà rassegnarsi a rimanere insoddisfatto. Può essere di consolazione sapere che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ciò significa che, se avrai pazienza, potresti aspettare che qualche bene entri nel patrimonio del debitore e iniziare su quello il pignoramento. Fermo restando che, eventualmente, potrai sempre rivalerti nei confronti dei suoi eredi.

Chi esegue il pignoramento?

Il pignoramento è richiesto dal creditore (o dal suo avvocato) all’ufficiale giudiziario.

In generale è un atto scritto predisposto dal creditore (nell’espropriazione immobiliare e presso terzi) mentre nell’espropriazione mobiliare assume le forme di un verbale dell’ufficiale giudiziario (predisposto per alcuni elementi dal creditore).

Cosa comporta il pignoramento 

Pignoramento: cosa comporta?

Come abbiamo detto, il pignoramento non comporta ancora l’espropriazione del debitore dai beni pignorati. L’espropriazione si ha solo quando il bene pignorato viene venduto, ma prima di tale momento la proprietà resta sempre in capo a lui. Un’eccezione vale per il pignoramento dei crediti: su questi non c’è bisogno di alcuna vendita e il giudice emette un ordine al terzo pignorato di versare le somme in capo al creditore. 

Il pignoramento ha, come primo effetto, l’interruzione della prescrizione del diritto di credito, che decorre dalla notifica dell’atto di precetto. Con l’avvio del pignoramento la prescrizione si sospende fino al termine della procedura. 

Il secondo effetto del pignoramento è il limite alla possibilità del debitore di disporre del bene pignorato. Il pignoramento determina infatti un vincolo giuridico sui beni pignorati per cui il debitore non può disporre di essi sottraendoli alla loro funzione di soddisfacimento dei creditori, né può distruggerli o deteriorarli.

In particolare sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante:

  • gli atti di vendita di immobili e di beni mobili registrati (ad esempio moto e auto) trascritti nei pubblici registri dopo il pignoramento (ad esempio se il debitore vende una casa pignorata la vendita non ha effetto);
  • le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o da questi accettate dopo il pignoramento;
  • le vendite di universalità di beni mobili senza data certa anteriore al pignoramento;
  • in caso di beni mobili non registrati: gli atti di cessione pregiudizievoli ai creditori saranno opponibili a questi ultimi solo se il bene è stato consegnato al terzo prima del pignoramento o se il contratto di vendita ha data certa anteriore al pignoramento.

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