Caratteri distintivi del credito al consumo alla luce dei più recenti interventi legislativi

Avv. Daniele Paolanti – Il contratto di credito al consumo è una tipologia contrattuale che consiste nell’erogazione di credito a determinati soggetti per scopi di carattere non professionale (e dunque destinato ai consumatori) e prevede la distribuzione e la dilazione del finanziamento nel tempo. La disciplina della fattispecie contrattuale de qua è contenuta nel D.Lgs. 141/2010 recante norme di “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi“. Pertanto il predetto atto normativo recepisce la direttiva di matrice comunitaria e le dà attuazione.

Definizione

Il contratto di credito al consumo è definito dall’art. 121 del d.lgs. 1993 n.385 (novellato dal decreto 141/2010) il quale al comma 1 lett. c) dispone che “contratto di credito indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria“. Sempre nel predetto decreto alla lettera d) vengono definiti i contratti di credito collegato, identificati come contratti diretti esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito oppure il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. La definizione di consumatore alla quale fa riferimento la normativa citata è quella contenuta nel D.lgs. 205/2006 ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Obblighi precontrattuali

Tra gli obblighi che gravano sul finanziatore vi sono quelli che questi deve assolvere in sede precontrattuale ed hanno ad oggetto principalmente il dovere di informazione. Si legge nel disposto dell’art. 124 comma 1 del d.lgs. 1993 n.385 (novellato dal decreto 141/2010) che “Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito“.

Merito creditizio

Ovviamente l’erogazione del credito rimane subordinata alla previa verifica del c.d. merito creditizio. La valutazione del consumatore sotto tale profilo è operata dal finanziatore sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso o consultando una banca dati pertinente. Per espressa previsione normativa laddove le parti convengano di modificare l’importo del credito in epoca successiva alla conclusione del contratto il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie e valuta il merito creditizio del consumatore prima di procedere, laddove possibile, ad un aumento significativo dell’importo del credito.

Modalità di recesso

Il recesso dai contratti di credito al consumo trova disciplina nel disposto dell’art. 125 ter del D.Lgs. del d.lgs. 1993 n.385 (novellato dal decreto 141/2010) il quale dispone che il consumatore può recedere entro quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del contratto o dal momento in cui il creditore riceve tutte le informazioni che sono necessarie e che sono previste dall’art. 125 bis. Si riporta per completezza espositiva il disposto della norma de qua (comma 1) “Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e’ calcolato secondo l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo“.

 

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