Opposizione alla cartella esattoriale; termine di prescrizione; cartella esattoriale non opposta; prescrizione quinquennale; prescrizione decennale; notifica della cartella di pagamento; interruzione della prescrizione.

Indice

Cartella esattoriale iscritta a ruolo

L’interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l’intervento chiarificatore del giudice al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell’amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell’amministrazione ormai prescritto.

Tribunale Roma sez. lav., 12/03/2019, n.2398

Imposta comunale sugli immobili

In caso di cartella esattoriale relativa ad I.C.I. divenuta irretrattabile non a seguito di azione giudiziale di impugnazione conclusa con sentenza passata in giudicato ma semplicemente per mancata impugnazione, si deve applicare il termine quinquennale di prescrizione.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 24/01/2019, n.120

Recupero dei crediti previdenziali non opposti

La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Di conseguenza l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

Tribunale Catania sez. lav., 14/12/2018, n.5181

Riscossione dei contributi previdenziali

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, n.28583

Impugnabilità della cartella esattoriale

Nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.

Se, però il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).

Corte appello Milano sez. lav., 05/11/2018, n.1632

Scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018, n.2826

Prescrizione: quando è applicabile?

In tema di prescrizione applicabile quando non sia stata opposta la cartella di pagamento, una volta intervenuta la cartella di pagamento, non trova più applicazione il termine di prescrizione quinquennale relativo alla contribuzione previdenziale, bensì quello decennale dell’actio iudicati.

Tribunale Velletri sez. lav., 18/09/2018, n.1165

Notifica della cartella di pagamento: interrompe la prescrizione?

In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell’INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi alrapporto di lavoro entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018, n.2826

Prescrizione: quando è applicabile?

In tema di prescrizione applicabile quando non sia stata opposta la cartella di pagamento, una volta intervenuta la cartella di pagamento, non trova più applicazione il termine di prescrizione quinquennale relativo alla contribuzione previdenziale, bensì quello decennale dell’actio iudicati.

Tribunale Velletri sez. lav., 18/09/2018, n.1165

Notifica della cartella di pagamento: interrompe la prescrizione?

In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell’INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi alrapporto di lavoro entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

Prescrizione del diritto di riscossione

In materia di opposizione alla cartella esattoriale, l’ente previdenziale ben può versare in atti l’estratto del ruolo dal quale è agevole verificare l’eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione (nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di chiamata in causa del concessionario alla riscossione, Equitalia, da parte dell’ente previdenziale INAIL a causa della sua mera valenza esplorativa in assenza, nell’apparato probatorio, dell’estratto ruolo).

Tribunale Milano sez. lav., 05/07/2018, n.1854

Cartella esattoriale non opposta: è titolo giudiziale?

La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Intimazione di pagamento e termine di prescrizione quinquennale

In merito all’opposizione avverso l’intimazione di pagamento deducendo l’intervenuta prescrizione del credito, non è applicabile il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. in quanto la cartella esattoriale non opposta, avendo natura di atto amministrativo, non può essere equiparata a un titolo giudiziale divenuto definitivo e deve pertanto farsi applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

Corte appello Genova sez. lav., 16/04/2018, n.119

Mancata opposizione alla cartella esattoriale: effetti

Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del creditomedesimo.

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