In arrivo la comunicazione Ader con gli importi da pagare, eventualmente ricalcolati, per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter

24 giugno 2019 – Entra nel vivo la fase due della rottamazione delle cartelle esattoriali. Stanno arrivando in questi giorni le prime lettere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) contenenti gli importi da pagare, eventualmente ricalcolati, a tutti quei contribuenti che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.

LA COMUNICAZIONE ADER – I contribuenti interessati riceveranno entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” di Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2019). Si tratta di cinque diverse comunicazioni, una per ogni diversa risposta inerente la singola e particolare istanza. Le comunicazioni possono contenere l’accoglimento totale della richiesta di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, il rigetto della domanda, o una via intermedia, l’accoglimento parziale della richiesta. Nella lettera l’ente di riscossione indica anche eventuali carichi che non possono rientrare nella definizione agevolata, le somme da pagare e la data entro cui effettuare il pagamento.

LE RISPOSTE POSSIBILI – L’Ader può inviare fino a cinque tipologie di lettere, contraddistinte da appositi codici:

  • AT – accoglimento totale dell’istanza. I debiti contenuti nella dichiarazione possono essere rottamati interamente e nella lettera vengono indicate le somme da versare e le relative tempistiche e modalità di versamento;
  • AP – accoglimento parziale: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non definibili”, per entrambe le tipologie viene indicato l’importo da pagare;
  • AD – i debiti rientrano a pieno titolo nella rottamazione-ter e il contribuente non è tenuto a pagare nulla;
  • AX – alcuni debiti sono interamente rottamabili e non ci sono importi dovuti; altri, invece, sono definibili tramite la procedura di definizione agevolata solo in parte. Anche in questo caso vengono indicati i differenti importi da saldare;
  • RI – in questo caso l’istanza di adesione alla definizione agevolata è stata rigettata dall’amministrazione finanziaria. Questo avviene quando nessun debito presenta i requisiti per rientrare nella procedura; nella lettera viene comunque indicato l’importo da pagare.

RATEIZZAZIONE – In caso di accoglimento totale o parziale nel caso, se il contribuente ha indicato nella richiesta l’opzione alla soluzione rateale, la comunicazione conterrà anche il piano con la ripartizione dell’importo, fino ad un massimo di 18 rate. Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di 10 rate, il contribuente riceverà i primi 10 bollettini in allegato alla comunicazione. Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.

COMUNICAZIONE 23 – Allo stesso tempo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto a predisporre ed inviare il modello della cosiddetta Lettera 23, con ripartizione automatica, così come previsto dalla legge, dell’importo residuo ancora dovuto a titolo di definizione agevolata, in 10 rate unitamente ai bollettini per effettuare il pagamento.
Questa Comunicazione riguarda tutti coloro che:

  • hanno aderito alla “rottamazione-bis” (DL 148/2017), la richiesta è stata accolta e i pagamenti delle rate in scadenza nel mese di luglio/settembre/ottobre 2018 del piano di Definizione agevolata a suo tempo concesso sono stati regolari;
  • hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Quifinanza

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