Non basta il postino, ma serve l’ufficiale giudiziario quando l’Agenzia Entrate manda un avviso di accertamento esecutivo che vale come cartella.

Da oggi in poi, se l’Agenzia delle Entrate ti manderà una raccomandata chiedendoti un pagamento, sappi che l’atto potrebbe essere nullo. Questo almeno secondo la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, con una sentenza appena pubblicata [1], ha stabilito che in questi casi le notifiche devono essere fatte dall’ufficiale giudiziario e non tramite il servizio postale, altrimenti non sono valide e cade tutto.

Il principio è di quelli da scuotere le aule della giustizia tributaria: accertamenti fiscali nulli con raccomandata! Ma come si è arrivati ad affermare questo clamoroso principio, un principio che potrebbe spazzare via e rendere nulli una marea di avvisi di accertamenti fiscali notificati con la tradizionale raccomandata del postino? Il ragionamento dei giudici piemontesi è questo: l’accertamento esecutivo dell’Agenzia Entrate “condensa” in un unico provvedimento due cose in realtà ben diverse: l’accertamento della maggiore imposta e la sua riscossione coattiva.

In pratica, l’accertamento esecutivo [2] “salta” la necessità di iscrivere a ruolo il tributo e di dover emettere la cartella esattoriale: è esso stesso una cartella, assorbe questa funzione. Il Fisco si sbriga molto prima perché non deve più agire con due atti successivi e separati. L’Agenzia Entrate ne manda uno solo, che vale sia a richiedere l’imposta e le sanzioni, sia a pretendere il pagamento di queste somme.

Questo atto dell’Agenzia Entrate quindi vale anche come una cartella di pagamento, anzi “incorpora” in sé la cartella vera e propria, che non è preceduta da una richiesta precedente. Arriva direttamente tutto insieme; la legge lo consente, ma non le consente al Fisco di bypassare le forme di notifica che offrono le massime garanzie [3], cioè quelle che avvengono tramite l’ufficiale giudiziario, cioè un agente della notificazione che è un soggetto terzo rispetto all’Ufficio.

Non basta, dunque, una “semplice” raccomandata, perché si sta notificando un provvedimento che è anche esecutivo nei confronti del contribuente: infatti esso contiene in sé il precetto che preannuncia l’esecuzione forzata consentendo al Fisco di riscuotere coattivamente l’imposta se il contribuente non paga entro i 60 giorni previsti. Questo termine comincia proprio dalla notifica: è in questo momento che il provvedimento nasce, è indispensabile che il destinatario lo riceva correttamente altrimenti non avrebbe effetti. Ma per essere giuridicamente valido ha bisogno di essere notificato nella maniera più forte e garantita possibile, attraverso l’ufficiale giudiziario e non con il postino. Se invece – conclude la sentenza – l’Agenzia manda direttamente la raccomandata c’è « la giuridica inesistenza dell’atto e l’improduttività di ogni effetto».

La tesi sostenuta dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte è sicuramente innovativa, non ha mai trovato alcun precedente e pertanto potrebbe aprire un nuovo interessante filone giurisprudenziale. La Cassazione, infatti, sino ad oggi non si è ancora espressa su questo particolare punto riguardante le condizioni di validità ed efficacia degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi quando il contribuente sostiene che la notifica non è avvenuta nel modo più rigoroso previsto dalla legge e pertanto invoca la nullità integrale dell’atto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *