Rateazione Agenzia Entrate Riscossione: che succede in caso di pagamento in ritardo di pochi giorni? Quante rate si possono saltare e quando scatta la decadenza dalla dilazione?

Quando non si hanno i soldi per pagare i debiti col Fisco si può sempre chiedere una dilazione. Il pagamento dilazionato viene detto «rateazione» anche se i più dicono, impropriamente, rateizzazione.

La domanda di rateazione può essere presentata tanto all’Agenzia Entrate, in caso di «accertamento con adesione», tanto ad Agenzia Entrate Riscossione, dopo la notifica della cartella esattoriale.

Ne daremo conto nel seguente articolo: ti spiegheremo cioè quali sono le conseguenze del ritardato pagamento ad Agenzia Entrate e ad Agenzia Entrate Riscossione, quando tale comportamento può determinare una decadenza dal beneficio della rateazione e quali giustificazioni può eventualmente fornire il contribuente. Ma procediamo con ordine.

Indice

  • 1 Pagamento rata in ritardo ad Agenzia Entrate
    • 1.1 Ritardato pagamento prima rata della rateizzazione: che succede?
    • 1.2 Ritardato pagamento delle rate successive alla prima: che succede?
    • 1.3 Il ritardo nel pagamento di una rata e l’errore scusabile
  • 2 Pagamento rata in ritardo ad Agenzia Entrate Riscossione

Pagamento rata in ritardo ad Agenzia Entrate

Dinanzi a un accertamento fiscale, il contribuente può presentare opposizione nei 60 giorni oppure pagare. In questo secondo caso, aderendo alle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, si possono ricevere dei benefici, compreso il pagamento rateale. È ciò che va sotto il nome di accertamento con adesione, utilizzabile per i tributi erariali; per quelli locali, invece, è subordinato a una delibera dell’ente.

Le conseguenze di un’eventuale rata della rateizzazione pagata in ritardo dipendono dal momento in cui l’inadempimento si verifica. Dobbiamo, cioè, distinguere l’ipotesi del ritardato pagamento della prima rata da quello relativo alle rate successive.

Ritardato pagamento prima rata della rateizzazione: che succede?

Le conseguenze dell’omesso o tardivo pagamento della prima rata della rateazione sono particolarmente gravi. Difatti, non si perfeziona l’adesione del contribuente al beneficio della dilazione. Ne derivano le seguenti conseguenze:

  • il piano di rateazione e l’adesione del contribuente è inefficace e come se non fosse mai stato portato a termine;
  • il contribuente è esposto a tutte le misure cautelari ed esecutive dell’agente della riscossione, potendo quindi subire un pignoramento, un fermo o un’ipoteca.

Tuttavia, in caso di lieve inadempimento l’adesione si perfeziona comunque. Quindi il contribuente non perde la rateazione. L’unica conseguenza è la necessità di pagare le sanzioni (15% per il ritardo e 30% per il carente versamento) e gli interessi legali (0,8% annuo) a decorrere dal primo giorno successivo dalla scadenza del termine di 20 giorni (dalla redazione dell’atto di adesione). Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo dell’importo mancante ricorrendo al ravvedimento operoso, cioè versandolo insieme alle sanzioni e agli interessi entro 90 giorni dalla scadenza.

Cosa si considera per lieve inadempimento?

L’inadempimento si considera lieve in due casi:

  • insufficiente versamento della  rata, per una  frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento, non superiore a 7 giorni (considerando la proroga dei termini che scadono di sabato o festivi e la proroga di ferragosto, dal 1° al 20 agosto).

Ritardato pagamento delle rate successive alla prima: che succede?

Anche in questa ipotesi, ricorrendo un «lieve inadempimento» si può evitare la decadenza. Il lieve inadempimento si ha in caso di:

  • insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro si ha il cosiddetto lieve inadempimento: in questo caso la rateazione prosegue ma l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute a carico del contribuente, con applicazione aggiuntiva della sanzione del 30% commisurata all’importo non pagato e degli interessi legali calcolati sull’importo stesso;
  • versamento tardivo ma entro 3 mesi dalla scadenza (cioè entro il termine di pagamento della rata successiva): anche in questa ipotesi la rateazione prosegue ma l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute a carico del contribuente, con applicazione aggiuntiva della sanzione ridotta del 15%, ulteriormente ridotta in funzione dell’entità del ritardo (es. 1/15, 1/10, 1/9, 1/8 ecc.);
  • versamento entro 3 mesi dalla scadenza ma tramite ravvedimento operoso, quindi con l’aggiunta degli interessi legali maturati dall’originaria scadenza a quella di versamento e della sanzione del 15%, ridotta ulteriormente in funzione dell’entità del ritardo (es. 1/10, 1/9, 1/8 ecc.), la rateazione prosegue senza alcuna iscrizione a ruolo.

Invece, il mancato pagamento, anche di una sola rata (diversa dalla prima), o il pagamento effettuato oltre 3 mesi dalla scadenza, determinano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

L’Agenzia delle Entrate provvede subito ad iscrivere a ruolo le somme non riscosse, con sanzioni e interessi. La sanzione è del 45% sull’importo residuo dovuto a titolo di tributo.

Il ritardo nel pagamento di una rata e l’errore scusabile

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1] ha riconosciuto l’errore scusabile di un contribuente – che così non ha perso il beneficio della rateizzazione – per aver versato con lieve ritardo di quattro giorni una rata.

Nessuna decadenza dal beneficio della rateazione, quindi.

La Commissione romana ha considerato la lieve entità del ritardo nel pagamento come tale da non poter determinare la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Nell’esame della fattispecie non può non tenersi conto dei principi di buona fede, collaborazione e lealtà previsti nello statuto del contribuente subendo una sanzione sproporzionata rispetto all’infrazione commessa.

La stessa Agenzia delle Entrate, con un paio di circolari [2], ha invitato i suoi stessi uffici ad una certa flessibilità nella valutazione di inadempimenti che si manifestino di lieve entità.

Pagamento rata in ritardo ad Agenzia Entrate Riscossione

Diverso è il discorso quando la rateazione viene presentata ad Agenzia Entrate Riscossione, dopo che il debito tributario è stato iscritto a ruolo ed è stata notificata la famigerata cartella di pagamento.

Dovendo pagare alcune cartelle esattoriali di importo elevato rispetto alle tue possibilità, hai chiesto ad Agenzia Entrate Riscossione una rateazione, comunemente chiamata rateizzazione.

Ricordiamo genericamente le regole sulla rateizzazione cartelle di pagamento: il contribuente può aderire alla formula più semplice, quella cioè che viene concessa a semplice domanda, senza bisogno di presentare documenti o giustificazioni del proprio stato di difficoltà economica. In tal caso, si ottiene una dilazione in 72 rate mensili (in tutto 6 anni), al tasso di interessi fissato dal ministero dell’Economia.

Invece, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità, la rateazione straordinaria della durata massima di 120 rate (mensili).

Durante questo termine, l’interessato non può subire alcun pignoramento, ipoteca, fermo auto. Eventuali fermi e ipoteche resteranno in vita finché non viene versata l’ultima rata, ma il fermo auto sarà comunque sospeso dopo la prima rata e potrai tornare a circolare.

La rateazione decade in caso di omesso pagamento di 5 rate anche non consecutive. In tal caso:

  • il debitore decade dal beneficio della rateazione ed è considerato in mora a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata (relativamente alla parte non ancora versata);
  • l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
  • si può presentare una nuova richiesta di rateazione se, all’atto della stessa, le rate già scadute sono integralmente saldate; in questo caso, il debito può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Non è, quindi, prevista alcuna disciplina per il lieve inadempimento da ritardo. Qualche sentenza, tuttavia, in passato ha giustificato il comportamento del contribuente colpevole di aver versato con un solo giorno di ritardo la rata del piano di dilazione. Viene così applicata, in via analogica, la disciplina per il caso di rateazioni con Agenzia Entrate. Ciò però non è previsto dalla normativa e la decisione è rimessa al singolo giudice.

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