Molto spesso le cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate vengono impugnate per vizi relativi al procedimento di notifica attraverso la quale vengono portate a conoscenza del contribuente e che deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Attenzione a un aspetto: la nullità di cui si sta parlando non riguarda la cartella di pagamento in sé e per sé ma solo ed unicamente la notifica. Significa che, se il credito non si è ancora prescritto, il vizio potrebbe essere sanato, semplicemente notificando una nuova cartella.

Altra precisazione importante: immaginiamo che Tizio impugni la cartella esattoriale per vizi della notifica. Una volta che decida in tal senso, non può poi impugnare quella stessa cartella sostenendo che la somma che gli viene chiesta non è da lui dovuta. In altre parole, se l’Ente della Riscossione riesce a provare che la notifica è avvenuta nel pieno rispetto delle regole, a Tizio non resta che pagare. Ecco perché bisogna sempre verificare se siano presenti altri eventuali errori.

Cartelle di pagamento: come vengono notificate?

Le cartelle di pagamento, dopo essere state imbustate, vengono spedite dell’Agenzia delle Entrate a Poste Italiane. Sarà l’ufficio postale, tramite i portalettere, a inviarle ai contribuenti con raccomandata a/r.

Altra modalità di spedizione è quella tramite il messo notificatore che, di norma, è un dipendente del Comune e che consegna direttamente nelle mani del destinatario o a persona convivente maggiore di 14 anni o addetta alla casa.

Cartelle di pagamento: come provare l’avvenuta notifica?

La prova dell’avvenuta notifica può avvenire in vari modi, a seconda della modalità di spedizione scelta:

  • nel caso di raccomandata a/r, tramite l’avviso di ricevimentoredatto dal postino e controfirmato dal destinatario;
  • nel caso di notifica a mani, tramite la cosiddetta “relazione di notifica” (o anche “relata di notifica”) redatta dal messo comunale: questo foglietto attesta che la cartella è stata consegnata.

Cartelle di pagamento: possono essere notificate per posta privata?

Su questo punto si è discusso molto a lungo: la notifica può avvenire con un servizio di posta privata? A tale domanda ha risposto la giurisprudenza, secondo la quale Poste Italiane è l’unica società concessionaria del servizio pubblico delle notifiche. Ne consegue che non è possibile servirsi di vari corrieri, a meno che non sia la stessa Poste Italiane spa a rivolgersi ad essi, essendo impossibilita a provvedere.

 Cartelle di pagamento: possono essere notificate per pec?

Anche su questo aspetto non sono mancate le voci discordanti: secondo un primo orientamento l’Ente riscossore deve effettuare la notifica mediante posta elettronica certificata (pec) nei confronti di professionisti, imprenditori, ditte individuali e società. Ma non sono mancate pronunce della Corte di Cassazione secondo cui le cartelle di pagamento notificate in questo modo sono nulle, non offrendo la posta elettronica certificata le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale. Essa, infatti, non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di sottoscrizione e attestazione di conformità. Non solo: la notifica della cartella tramite pec non garantisce effettivamente che il documento sia stato consegnato al destinatario ma solo la sua immissione nella casella pec: detta altrimenti, non si potrà mai verificare che il messaggio sia stato realmente aperto e letto. Cl contrario, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, il postino, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore – in quanto pubblici ufficiali – sono in grado di attestare la consegna in modo, per così dire, privilegiato , tramite la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a/r.

Cartelle di pagamento: a che serve la prova della notifica?

È importante che le prove della notifica della cartella di pagamentosiano conservate anche oltre i cinque anni (che è il termine durante il quale la legge impone di custodire copia delle cartelle stesse). Il motivo si può comprendere facilmente: se il contribuente dovesse contestare la mancata notifica di una cartella, l’Agente della Riscossione deve poter dimostrare il contrario. Facciamo qualche esempio di situazioni che possono realmente accadere:

  • Tizio, contribuente, chiede una copia dell’estratto di ruolo, rilevando un debito per il quale ritiene di non aver mai ricevuto alcuna cartella. Impugna, pertanto, l’estratto di ruolo, basando la contestazione sulla mancata notifica. L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, può difendersi: 1) esibendo l’avviso di ricevimento nel caso di consegna tramite raccomandata a/r di Poste Italiane; 2) esibendo la relazione di notifica se la consegna è avvenuta a mani tramite messo comunale;
  • Caia subisce un pignoramento, lamentando di non aver mai ricevuto un atto di contestazione. Se non si dimostra il contrario, il pignoramento è illegittimo.

Cartelle di pagamento: che succede se il contribuente non è a casa?

Se il messo notificato o il postino non trovano in casa il destinatario della cartella di pagamento, procedono nel seguente modo:

  1. il soggetto notificante affigge alla porta del destinatario o nella sua cassetta della posta un avviso in cui si dice – in sostanza – che si è tentato di consegnare la cartella;
  2. il soggetto notificante invia poi una seconda raccomandata a/r informando il debitore che ha la possibilità di ritirare il plico in Comune;
  3. il soggetto depositante deposita la cartella in Comune.

Se non viene seguito questo iter, la notifica è nulla.

In caso di irreperibilità assoluta (che si ha quando il contribuente non risulta più avere dimora all’indirizzo dove cartella è stata spedita), il notificante deve fare ulteriori ricerche del destinatario. Solo dopo potrà provvedere al deposito del plico presso la Casa Comunale. Di tutto ciò dovrà dare atto nella relazione di notifica, altrimenti il procedimento è nullo.

In tal senso, è prevista anche la cosiddetta procedura di notifica a soggetti irreperibili: la notifica, cioè, che è considerata irrituale quando il concessionario non sia in grado di dimostrare di aver spedito al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno subito dopo l’affissione dell’avviso alla casa comunale ed alla porta dell’abitazione o dell’ufficio.

Ad ogni modo, va ricordato che la cartella di pagamento deve essere recapitata all’indirizzo di residenza attuale del contribuente: in caso contrario – ad esempio, se la notifica viene effettuata alla vecchia residenza – la notifica è nulla. In tal senso, non è il contribuente a dover comunicare il cambio di indirizzo ma è l’amministrazione finanziaria a dover aggiornare i dati: dunque, non può eccepire il mancato aggiornamento degli stessi.

Se, però, il contribuente varia la sua residenza ma non lo comunica al Comune, la notifica fatta al vecchio indirizzo è valida: si procede, pertanto al deposito del plico presso la Casa Comunale, come avviene per soggetti irreperibili.

Se la notifica viene eseguita in un luogo diverso da quello in cui la stessa doveva eseguirsi, è nulla senza possibilità di alcuna sanatoria.

Cartelle di pagamento: perché è importante fare copia degli atti di notifica?

Se il contribuente intende fare causa all’Agenzia delle Entrate, è opportuni che si accerti della correttezza o meno della notifica e delle firme. Per farlo, occorre presentare istanza di accesso agli atti amministrativi, verificando – così facendo – che vi siano le prove della notifica e che essa sia stata compiuta regolarmente.

Cartelle di pagamento: come impugnare la notifica?

Per impugnare la notifica della cartella segue le regole da seguire sono le stesse previste per le contestazioni sul merito. Ciò significa che il contribuente deve, per cartelle fino a 20mila euro, tentare prima la mediazione-reclamo. In caso contrario, dovrà intentare la causa presso:

  • il giudice di pace per le cartelle attinenti a multe nel termine di 30 giorni dalla notifica;
  • il tribunale ordinario per le cartelle attinenti a contributi dell’Inps o Inail nel termine di 40 giorni dalla notifica;
  • la commissione tributaria provinciale per le cartelle attinenti a tutti gli altri tributi erariali o locali nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Sentenze

Ctr Roma, sez. VI – Sentenza n. 140/6/14, depositata il 20/01/2015 

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’Agente per la riscossione dia prova di aver eseguito regolarmente questa notificazione, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest’ultima.

Ctr Lazio, sez. X – Sentenza n. 186/10/15, depositata il 21/01/2015

E’ legittimo il ruolo contenuto nella cartella di pagamento qualora la notifica degli avvisi di accertamento dell’ente impositore risulti perfezionata in quanto il contribuente destinatario abbia variato la propria residenza senza comunicare alcunché all’Ufficio anagrafe ed il messo notificatore abbia poi accertato la mancanza di altri recapiti nel comune. Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di distinti ruoli notificatigli con cartelle di pagamento per l’anno d’imposta 2005. Il contribuente, che pure invocava l’illegittimità della pretesa per la mancata notifica degli atti presupposti, non aveva considerato che questi erano stati invece ritenuti notificati per irreperibilità a seguito di trasferimento per luogo ignoto in quanto egli aveva

trasferito la propria residenza senza comunicare la variazione al comune e senza fare neppure risultare alcun altro recapito nello stesso comune.

CTP di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1946/2015 del 27/2/2015

È inesistente la cartella esattoriale notificata dal Concessionario della Riscossione ad una società estinta, per mancanza del soggetto destinatario della cartella (nel caso di specie il Concessionario della Riscossione in data 13 aprile 2012 notifica l’iscrizione a ruolo per oltre 4mila euro una Sas cancellata dal registro delle imprese in data 20 settembre 2011 senza messa in liquidazione. Il ricorso introduttivo viene proposto nei confronti del solo Concessionario della Riscossione).

Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 774/2015 del 4/3/2015

L’azione di annullamento della cartella di pagamento può essere rivolta dal contribuente, indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario evocato in giudizio la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (conf. Cass. Ord. 10646/2013).

Ctr Lazio, sez. XXXV – Sentenza n.2054/35/15, depositata l’8/04/2015

Il concessionariodella riscossione ha facoltà di procedere direttamente alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta con la ricezione da parte del destinatario nella data risultante dall’avviso di ricevimento, nel quale l’ufficiale postale attesta l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella di pagamento. Quando la cartella di pagamento è emessa sulla base di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, dpr n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a una motivazione analitica del provvedimento, essendosi proceduto alla mera liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria.

Ctr Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3587/22/15, depositata il 17/6/2015

Le cartelle di pagamento sottostanti all’avviso preventivo di iscrizione di ipoteca, se ritualmente notificate non possono essere più contestate, per cui ogni censura inerente l’illegittimità delle notifiche andava fatta valere nel termine di legge di 60 giorni successivi alla notifica. In tema di notifica occorre ribadire che la stessa può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data indicatanell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma dell’art 26 del dpr 602/73 o dal portiere dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Si considerano inammissibili le censure sollevate con le memorie illustrative e poi riproposte in sede di appello quali motivi. Difatti, la tutela dei contribuenti è affidata in primo grado ai motivi da sollevare con apposito ricorso da proporre dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nei modi e nei termini previsti ai sensi degli artt. 18 e 21 del dlgs n. 546/92. Oltre tale termine non è possibile in appello sollevare ulteriori doglianze soprattutto con memorie da depositare e non da notificare le quali hanno un carattere prettamente illustrativo delle censure presentate tempestivamente.

Ctr Liguria, Sezione 1- Sentenza del 25/08/2015 n. 893

La legge sulla notifica a mezzo posta (e in particolare l’art.14) consente (anche) al concessionario della riscossione di notificare la cartella di pagamento avvalendosi «direttamente» (e quindi senza il tramite degli ufficiali giudiziari) del servizio postale. Non occorre, in tal caso, la redazione di una relata di notifica e la prova della positiva esecuzione dellastessa è data dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina la consegnadella corrispondenza «ordinaria» per raccomandata.

Ctr Toscana, Sez. 16 Sentenza n. 2005 del 09/11/2015

L’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle imposte è riservata esclusivamente all’Ufficio che, ai fini della riscossione, consegna al concessionario l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute. Quindi il concessionario non può notificare la cartella di pagamento ad un contribuente nei confronti del quale non vi sia stata iscrizione a ruolo.

Ctr Toscana, Sez. 35 Sentenza n. 2331 del 22/12/2015

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 dpr 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

 

 

Fonte: www.laleggepertutti.it

 

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