Solo il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione non ha scadenza. Per gli altri il creditore deve rispettare dei termini.

Hai ricevuto la notifica di un atto di precetto e, dopo di questo, nessuno si è fatto più vivo. Che il creditore abbia cambiato idea e non voglia più agire? Esistono dei termini per procedere? Se invece dovesse intervenire il pignoramento, fino a quando questo resterebbe in piedi? Il pignoramento va in prescrizione? Sono domande comuni che si fa spesso chi non riesce a pagare i debiti, confidando nella scadenza dei termini per salvarsi. Più di «prescrizione» bisogna però parlare di «decadenza»: anche se, ai non addetti ai lavori, i due vocaboli possono sembrare identici, c’è qualche sottile differenza. Di fatto, però, l’effetto concreto è identico: se il creditore attende troppo, gli atti eseguiti perdono efficacia. Vediamo allora quali sono questi termini e fino a quando il debitore può rimanere sospeso, con l’incertezza di un pignoramento.

Indice

  • 1 Termini dopo la notifica dell’atto di precetto
  • 2 Il pignoramento ha un termine di scadenza?
    • 2.1 Pignoramento mobiliare
    • 2.2 Pignoramento immobiliare
    • 2.3 Pignoramento presso terzi

Termini dopo la notifica dell’atto di precetto

L’atto di precetto è una sorta di “ultimo avviso bonario”. Anche se notificato dall’ufficiale giudiziario (o dal postino, nella tradizionale busta verde degli atti giudiziari), esso non è classificabile come un atto di esecuzione forzata, ma l’anticipa o, in un certo senso, la previene dando al debitore altri 10 giorni di tempo per pagare ed evitare le conseguenze negative del pignoramento.

L’atto di precetto ha una scadenza: 90 giorni dal ricevimento. Dopodiché esso non è più valido e il creditore, che voglia agire, dovrà notificare un nuovo atto di precetto. Se ciò non avviene il pignoramento è illegittimo e si può fare opposizione.

Se tra un precetto e l’altro passa così tanto tempo da far prescrivere il credito, il debitore è libero. La prescrizione del credito segue regole diverse a seconda dell’origine del credito stesso. In generale questo termine varia da 5 a 10 anni. Per non appesantire la lettura dell’articolo rinviamo, a riguardo, alla guida La prescrizione dei debiti.

Il pignoramento ha un termine di scadenza?

Non tutti i pignoramenti hanno una data di scadenza. Ci sono alcuni che, una volta notificato l’atto, proseguono da soli secondo procedura e fasi fissate dalla legge; altri invece richiedono atti di impulso del creditore la cui inosservanza rende illegittima la procedura. Bisogna quindi fare un discorso diverso in base al tipo di pignoramento prescelto da chi agisce.

Pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare – quello cioè che si riversa sugli arredi e sugli oggetti presenti nella casa (residenza, domicilio o luogo di lavoro del debitore) – inizia senza un preavvisoal debitore. Quest’ultimo, già dopo la notifica dell’atto di precetto, potrà sentire bussare il campanello della porta e trovare l’ufficiale giudiziario che vuol salire per vedere quali beni pignorare. Come abbiamo appena detto, l’intervento dell’ufficiale è possibile non prima di 10 giorni dalla notifica del precetto, non oltre 90.

Eseguito il verbale, l’ufficiale non asporta i beni pignorati (salvo si tratti di somme di denaro in contanti), ma li lascia in casa del debitore nominando quest’ultimo custode. Il creditore deve, a questo punto, darsi da fare, depositando in cancelleria due importanti atti:

  • entro i 15 giorni successivi al pignoramento, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del verbale, del titolo esecutivo e del precetto;
  • entro i 45 giorni successivi al pignoramento, l’istanza di vendita dei beni pignoratio (solo per i beni mobili che hanno un valore ufficiale o di listino) chiedendone lassegnazione diretta.

Se il creditore non opera in questo modo, tutta la procedura diventa inefficace e i beni tornano nella completa disponibilità del debitore (dal cui possesso non sono comunque mai usciti). In altre parole il pignoramento “scade”. Non è giuridicamente corretto affermare – come alcuni impropriamente dicono – che il pignoramento va in prescrizione; ma l’idea che vogliamo darvi è molto simile a questo concetto.

Secondo la Cassazione, il termine decorre dalla data di notificazione dell’atto di pignoramento. Il termine si sospende dal 1° al 31 agosto.

Questo non toglie che il creditore potrebbe decidere di eseguire un nuovo pignoramento, mandando di nuovo l’ufficiale giudiziario a casa del debitore. Un eccessivo ricorso a tale strumento, però, volto solo a molestare il debitore, potrebbe essere configurato come «abuso del processo» e quindi darebbe diritto al risarcimento del danno a favore del debitore.

Pignoramento immobiliare

A differenza del pignoramento sui beni mobili, quello sugli immobili (case, terreni, appartamenti, ecc.), viene anticipato da un atto ulteriore rispetto al precetto. Si tratta dell’atto di pignoramento vero e proprio che va:

  • notificato al debitore e agli eventuali comproprietari del bene;
  • trascritto nei pubblici registri immobiliari affinché eventuali interessati all’acquisto vengano a conoscenza dell’esecuzione forzata in corso.

Anche in questo caso, il pignoramento ha dei termini di scadenza che dipendono unicamente dall’iniziativa del creditore. Quest’ultimo deve depositare:

  • entro 30 giorni, in tribunale, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Il mancato rispetto del termine fa perdere efficacia al pignoramento;
  • entro 45 giorni dal deposito della nota di iscrizione, l’istanza di assegnazione o vendita degli immobili pignorati. Anche in tale ipotesi, il mancato rispetto del termine fa decadere il pignoramento.

Pignoramento presso terzi

Nel pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione, canoni di affitto, ecc.) non sono previsti termini di scadenza. Una volta notificato l’atto di precetto, il creditore deve notificare il pignoramento sia al debitore che alla banca o al datore di lavoro. Ci sarà un’udienza in tribunale (la cui data è indicata nell’atto stesso) ove il giudice autorizza l’assegnazione delle somme pignorate al creditore. Dopo l’assegnazione delle somme, il pignoramento resta in vita finché queste non siano state trasferite o, nel caso di pignoramento di una somma erogata periodicamente (ad esempio lo stipendio, la pensione o il canone di affitto) finché il debito non viene completamente estinto. Non c’è quindi un “termine di prescrizione” del pignoramento che mantiene efficacia anche per tutta la vita del debitore se questi non ha pagato quanto dovuto.

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