Contribuenti di serie A e di serie B: chi non ha chiesto la rottamazione dovrà fare i conti con il pignoramento.

Chi, fino al 31 dicembre 2017, non ha pagato il bollo auto potrà essere perseguito per dieci anni e non invece per tre, come la legge impone. Questo, in sintesi, l’effetto paradossale che crea la norma inserita dal Governo nella legge di bilancio 2018, norma volta a resuscitare tutti i debiti prescritti con Equitalia, anche quelli non rottamati, assegnando ad essi una prescrizione che, nella migliore delle ipotesi, si raddoppia. Dal 1° gennaio 2018, tutto ritorna come prima con la prescrizione del bollo auto che torna ad essere triennale. Contribuenti quindi di serie A e di serie B, laddove questi ultimi potranno subire pignoramenti e fermi auto anche per dei debiti che ritenevano ormai morti e sepolti e che, per i quali, non hanno inteso (giustamente) aderire alla definizione agevolata dei ruoli. Un incubo. Ma procediamo con ordine.

Nella legge di Bilancio 2018, il Governo ha previsto una “norma di interpretazione autentica” che va a modificare un’interpretazione data ormai per assodata dalla giurisprudenza intera: la cartella di pagamento, dopo 60 giorni dalla sua notifica, non è più impugnabile e, come tale, può essere assimilata a una sentenza definitiva. Con la conseguenza che, come la sentenza passata in giudicato, essa si prescrive in dieci anni e non nel più breve termine previsto dalla legge speciale per il singolo tributo di cui la cartella chiede il pagamento. Questa tesi è stata ritenuta errata dalle Sezioni Unite della Cassazione: la mancata impugnazione della cartella non snatura l’atto che resta amministrativo; per cui non varia neanche la prescrizione. Secondo i giudici, quindi, anche dopo 60 giorni dalla notifica, la cartella per bollo auto si prescrive in tre anni, quella per le multe in cinque e così anche quella per Imu, Tasi e contributi Inps e Inail.

Evidentemente però l’esecutivo se ne infischia di quello che è il parere della Suprema Corte e, a sorpresa, ha modificato i termini di prescrizione in via retroattiva, ossia per le cartelle già notificate. Il risultato è che chi non ha pagato il bollo auto negli scorsi anni e ha ricevuto delle cartelle esattoriali potrà essere oggetto di pignoramento per 10 anni dalla notifica della cartella stessa. Non importa se, fino a ieri, riteneva che il debito si fosse ormai prescritto.

Un esempio pratico chiarirà meglio il paradosso (di cui abbiamo già parlato in Bollo auto: triplicato il tempo di prescrizione e in Cartelle esattoriali: il Governo resuscita i debiti estinti).

Immaginiamo un contribuente che abbia ricevuto, nel 2013, una cartella di pagamento per il bollo auto del 2011. Fino a ieri poteva stare tranquillo: il suo debito era estinto per prescrizione intervenuta il 31 dicembre 2016. Se invece dovesse essere approvata la norma nella legge di bilancio, il debito tornerà in vita (proprio come uno zombie) e lo esporrà al pignoramento fino al 31 dicembre del 2023.

Facciamo un secondo esempio. Un contribuente riceve una cartella nel 2014 per bollo auto del 2011. Senza la nuova norma, il suo debito sarebbe andato prescritto a dicembre di quest’anno; invece con la riforma se ne libererà solo dopo il 2024.

Diritti acquisiti? Neanche a parlarne. Evidentemente il Governo non ha considerato che, in questo modo, si rimettono in vita debiti per i contribuenti non avevano volontariamente deciso di richiedere la rottamazione, non essendovene i presupposti. Non importa neanche che, in questo modo, si realizza una grave disparità di trattamento tra gli automobilisti che non hanno pagato il bollo auto fino al 31 dicembre 2017, per i quali la prescrizione è di 10 anni, e quelli che invece non lo pagheranno dopo il 1° gennaio 2018, per i quali invece la prescrizione torna triennale.

Ma qual è la norma incriminata che allunga la prescrizione del bollo auto? Si trova alla pagina 22 della bozza della legge di Bilancio. La riportiamo testualmente qui sotto:

«6. Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che il diritto alla riscossione dei carichi affidati all’agente della riscossione si prescrive con il decorso di dieci anni, quando riguardo ad essi è stata notificata e non opposta nei termini la cartella di pagamento ovvero uno degli atti di cui agli articoli 29, comma 1, lettera a), e 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

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